CESSIONE DI AZIENDA: TRASFERIMENTO SOLO FORMALE E RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO PER I DEBITI ANTERIORI

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2023, N. 26450

In tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. - che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori - è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale dell’azienda, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.

(In una fattispecie in cui la compagine sociale, e gli organi amministrativi dell'impresa erano rimasti immutati, la S.C. ha affermato la responsabilità del cessionario per i debiti anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili).

Fonte: il Caso.it