CREDITI D’IMPOSTA 5.0 FINO AL 45% MA SERVE UNA CERTIFICAZIONE DOPPIA

Il nuovo Piano, denominato industria 5.0, incentiva investimenti 4.0 che producano risultati misurabili in termini di efficienza energetica e risparmio di energia.

Le risorse ammontano a 6,3 miliardi di euro provenienti dal programma Re Power EU, che si sommano ai 6,4 miliardi già previsti per il Piano Transizione 4.0, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

L’industria 5.0 nasce per includere la risoluzione dei problemi socio-ambientali e rappresenta una fase di evoluzione del sistema produttivo che si basa sull’integrazione uomo-macchina e sulla centralità dell’essere umano.

L’obiettivo principale dell’industria 5.0 è quindi quello di usare le tecnologie non solo per profitto ma anche per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino e come supporto per affrontare cambiamenti geopolitici e catastrofi naturali.

 

Il Piano Transizione 5.0 è contenuto nel decreto-legge PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio.

1 I BENI AGEVOLABILI (macchinari, robot, software digitali green)

Il programma punta ad incentivare progetti di innovazione, che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Sono agevolabili gli investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi a sistemi di fabbrica, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%.

2 ENERGIA RINNOVABILE (oltre 40mila ok a impianti autoconsumo)

Nell’ambito dei progetti di innovazione che rispettano i requisiti prima citati (e che sono superiori ad un importo di 40mila euro), possono essere agevolati anche investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse.

Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro ENEA (quindi prodotti nell’UE e classificati secondo 3 livelli di alta efficienza).

 

3 FORMAZIONE (ammesse spese fino a limite di 300mila euro)

Anche le spese di formazione sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica sono agevolabili, ma solo entro il 10% degli investimenti totali e comunque fino a 300mila euro.

Le aziende sono però tenute a ricorrere a formatori esterni.

4 LE ALIQUOTE (3 le classi energetiche)

Per gli investimenti fino a 2,5 milioni il credito d’imposta arriverà al 45% nella terza classe di efficienza energetica, cioè quella che darà risultati migliori di risparmio.

Si scende ad un credito d’imposta al 40% e al 35% nella seconda classe di risparmio e nella prima.

5 IL RISPARMIO ENERGETICO (confronto su base annua)

Il decreto spiega come sarà calcolato il risparmio energetico. Il raffronto sarà fatto sui consumi dell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti. Per le imprese di nuova costituzione, il calcolo sarà invece fatto rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale”.

 

6 GLI ADEMPIMENTI (piattaforma MIMIT per gestire le certificazioni)

Per l’accesso al contributo, le imprese dovranno presentare un’apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) prima e dopo il completamento degli investimenti.

Ma soprattutto, dovranno presentare una doppia certificazione di un valutatore indipendente: una ex ante sulla riduzione dei consumi di energia conseguibili e l’altra ex post sull’effettiva realizzazione degli investimenti. Per le PMI le spese per le certificazioni saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10mila euro e nel frattempo il MIMIT dovrà implementare una piattaforma informatica che servirà sia a gestire le certificazioni sia a controllare l’andamento della misura.

7 MODALITÀ DI FRUIZIONE (compensazione entro il 2025)

I rilievi mossi dalla Ragioneria dello Stato, legati ai tempi di ultimazione del PNRR, hanno portato in extremis ad una revisione della modalità di fruizione dei crediti d’imposta.

Ne è scaturito un meccanismo a maglie più strette. La compensazione avviene presentando il Modello F24 in un’unica rata, ma tassativamente entro il 31 dicembre 2025. L’eccedenza non compensata entro questa data può essere riportata in avanti ma spalmata in 5 rate annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. L’importo, inoltre, è ridotto in misura corrispondente se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato diritto all’agevolazione, oppure a fronte di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nel caso di leasing.

8 LE ESCLUSIONI (fuori i settori che danneggiano l’ambiente)

Il bonus non scatta per investimenti dei settori ritenuti non compatibili con il principio UE DNSH (do not significant harm, non arrecare danni significativi all’ambiente), a partire dalle attività direttamente connesse ai combustibili fossili.

9 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI (due decreti: su regole tecniche e formatori)

Due i provvedimenti attuativi attesi. Quello centrale dovrà essere adottato dal MIMIT entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e definirà 6 aspetti:

I. Contenuto e modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle certificazioni;

II. Criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;

III. Procedure di concessione e fruizione del credito d’imposta;

IV. Modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa;

V. Individuazione dei requisiti dei certificatori;

VI. Modalità con cui assicurare che almeno 4 miliardi contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Il secondo decreto attuativo, definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

10 CHE SUCCEDE AL PIANO 4.0 (in vigore anche i vecchi aiuti ma senza cumulo)

Il Piano 5.0 non cancella i crediti di imposta di Transizione 4.0 che restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non producono però un predeterminato risparmio energetico.

In relazione ai medesimi costi ammissibili le due agevolazioni non saranno cumulabili tra loro.