IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FALLITA DEVE RIMUOVERE I RIFIUTI ANCHE SE L’AREA INTERESSATA È NELLA DISPONIBILITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE

CASSAZIONE PENALE, 6 MARZO 2024, N. 9461. PRES. ACETO. EST. CORBO.

Integra la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti, la condotta del legale rappresentante di una società dichiarata fallita, al quale sia stata indirizzata l'intimazione, che ometta di provvedere in tal senso, anche nel caso in cui l'area sulla quale siano stati abbandonati i rifiuti sia nella concreta disponibilità del curatore fallimentare; dovendosi escludere, in tal caso, l'inesigibilità dell'ottemperanza qualora il predetto non si sia attivato né presso il curatore fallimentare per poter adempiere, né in sede giurisdizionale onde essere autorizzato ad accedere all'area da bonificare, o per contestare la legittimità dell'ordine.

Fonte: Il Caso.it