REATI TRIBUTARI IN SOLIDO DEL CDA

I CONSIGLIERI, IN ASSENZA DI MANDATI SPECIFICI, RISPONDONO IN SOLIDO DEI REATI TRIBUTARI COMMESSI DA ALTRI COMPONENTI DEL CDA, PER VIOLAZIONE DOLOSA DELL’OBBLIGO DI VIGILARE SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

CASSAZIONE 22 AGOSTO 2023, N. 35314

In mancanza di delega, è legittimo il sequestro preventivo per il singolo componente del Consiglio di Amministrazione.

In tal caso ogni membro del CdA, infatti, se risulta violato l’obbligo di vigilare sulla gestione della società, concorre nel delitto di altri, per non aver impedito la dichiarazione fraudolenta. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 35314 del 22 agosto 2023 con cui ha rigettato il ricorso di un indagato, in qualità di componente del CdA di una società cooperativa.

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso ricordando che i membri del Consiglio di Amministrazione senza deleghe, rispondono in solido del reato tributario compiuto da altri componenti, ad esempio la “dichiarazione fraudolenta tramite fatture false”, per l’omessa vigilanza sulla gestione societaria.

Il principio è ribadito in modo specifico per il Consiglio di Amministrazione dall’articolo 2381 II comma Codice civile.

Bisogna, dunque, distinguere l’ipotesi in cui il CdA operi con o senza deleghe.

Se a deliberare è il CdA in cui non risulta conferita alcuna delega, ma il reato tributario risulta realizzato da singoli componenti, ne risponde ciascuno degli amministratori se c’è la violazione dolosa dell’obbligo di controllare la gestione della società.

Si può tuttavia essere esonerati grazie al meccanismo disciplinato dall’articolo 2392 Cod. civ., che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente, oltre che immune da colpa.

Fonte: Fisco Oggi