SICUREZZA SUL LAVORO: ENTRA IN VIGORE LA PATENTE A PUNTI

Dal 1° ottobre 2024 scatta l’obbligo di possedere la patente a punti per le imprese e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come da nuovo decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Cosa si intende per “cantiere temporaneo o mobile”?

L’art. 89 del D.Lgs 81/08 definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili (come, ad esempio: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione […] di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali […]).

La patente a punti sul lavoro: di cosa si tratta e quali sono i requisiti

La patente verrà rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro se vi sussistono i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;

- Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'art. 37;

- Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);

- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente avrà un punteggio iniziale di trenta (30) crediti e potrà subire delle decurtazioni in relazione ai “provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo” se risultano:

a. Accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I (ad esempio: mancata redazione del DVR, mancata formazione, mancata redazione del POS, ecc.): decurtazione di 10 crediti.

b. Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI (atmosfere esplosive, zone ATEX): decurtazione di 7 crediti.

c. Provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (lavoratori non in regola, lavoro nero, ecc.): decurtazione di 5 crediti.

d. Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1. La morte: decurtazione di 20 crediti;

2. Un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: decurtazione di 15 crediti;

3. Un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni: decurtazione di 10 crediti.

Inoltre, in alcuni casi, potrebbe essere prevista la sospensione della patente fino a 12 mesi, come si legge nel provvedimento: nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi […]”.

I crediti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici volti all’educazione e alla cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo operino privi della patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti scatterà il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 € a 12.000 € oltre alla sospensione dell’attività ed alla privazione della possibilità di acquisire appalti pubblici.

Fonti: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/02/24G00035/sg;

https://www.ilsole24ore.com/art/sicurezza-lavoro-arriva-stretta-primo-ottobre-patente-punti-AFphtIrC

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