2 MESI IN PIÙ PER LA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Con un comunicato stampa del 21 aprile 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha annunciato che mediante un prossimo intervento normativo, il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli verrà posticipato dal 30 aprile al 30 giugno.

Non è ancora del tutto chiaro in quale provvedimento confluirà la modifica, se mediante emendamento posto in sede di conversione del DL 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette”) o tramite un decreto-legge apposito.

 

Come conseguenza, anche i seguenti termini verranno posticipati:

- Il termine per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’agente della riscossione) slitta dal 30 giugno al 30 settembre.

- Il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31 luglio al 31 ottobre.

Si tratta di una proroga più che opportuna, anche alla luce dei disguidi che si sono verificati in questi giorni, relativamente all’invio telematico delle domande di rottamazione dei ruoli.

La rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, è bene ricordarlo, risulta più favorevole delle precedenti considerato che oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.

A differenza delle versioni precedenti, sono annullati gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi per intero, in cui erano abbattuti i soli interessi di mora e gli aggi corrispondenti alle somme abbattute.

Vi rientrano i carichi consegnati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS (sono fuori i c.d. concessionari locali, ad esempio la Soris).

Per quanto concerne le Casse di previdenza private, solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso, come ad esempio la Cassa Forense e la Cassa dei ragionieri possono beneficiare della rottamazione (la Cassa dei Dottori Commercialisti, non si è avvalsa di questa facoltà e quindi i relativi ruoli non sono rottamabili).

I debitori possono inoltrare la richiesta per conoscere quali carichi sono rottamabili ed il costo della rottamazione. Chiunque può fruire del servizio, anche se non è in possesso della c.d. identità digitale, inclusi gli intermediari abilitati per conoscere la posizione dei loro assistiti.

La domanda può essere presentata tuttavia solo dal contribuente, non dunque dall’intermediario abilitato mediante Entratel.

Non essendo possibile inviare la domanda a mezzo PEC, bisogna usare necessariamente l’applicativo telematico messo a disposizione sul sito.

A fine settembre la liquidazione delle somme

La domanda va presentata anche nel caso in cui la rottamazione non abbia costi, si pensi ai ruoli relativi a sole sanzioni o interessi.

Possono beneficiarne anche coloro i quali hanno fatto domanda per le precedenti rottamazioni, sebbene siano decaduti o non abbiano pagato nessuna rata.

In questa ipotesi occorre altresì presentare la domanda.

Fonte: https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_951698_due_mesi_in_piu_per_la_domanda_di_rottamazione_dei_ruoli.aspx

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