SIMULAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA TRA CONTRAENTI ULTRAVENTENNALI

TRIBUNALE DI NAPOLI, 17 FEBBRAIO 2021

L’atto pubblico di compravendita stipulato pochi mesi prima del decesso del venditore con il proprio convivente ultraventennale, in mancanza del pagamento del relativo prezzo e in presenza di ulteriori elementi presuntivi, quali i rapporti non idilliaci intercorrenti tra il de cuius e il proprio unico erede legittimo, sono certamente idonei a provare l’intento simulativo e, per l’effetto, la sottostante mera donazione.

In applicazione dell’art. 1414, comma 1, cod. civ., il contratto simulato (compravendita) non produce effetti tra le parti contraenti, potendo solo spiegare effetti tra queste l’atto dissimulato (donazione), salvo che per tale ultimo contratto sussistano i requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge.

Nel caso in esame, mancavano i requisiti di forma prescritti a pena di nullità dalla legge: in particolare, a mente dell’art. 782 cod. civ. per la validità della donazione è necessario l’atto pubblico, che, in virtù dell’art. 2699 cod. civ., deve essere redatto da un notaio secondo le formalità previste.

All’uopo, l’articolo 48 della legge 16/2/1913 n. 89 (legge notarile), a seguito della novella di cui all’articolo 12 comma 1 della legge n. 246/2005, stabilisce la presenza necessaria di due testimoni, di cui il notaio deve fare espressa menzione in principio dell’atto, per cui, in sua mancanza, il contratto è nullo per difetto di forma.

Fonte: ilCaso.it