CHAT DEI GENITORI E PRIVACY: FIN DOVE ARRIVA LA RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA?

Il Garante privacy è chiaro: i gruppi WhatsApp dei genitori non sono attività scolastiche. Sono iniziative private e, quindi, la scuola non risponde se in quelle chat circolano informazioni riservate sugli alunni. Diverso il discorso quando l’errore nasce dentro gli strumenti dell’istituto (registro elettronico & co.): lì la responsabilità può ricadere sulla scuola.

La violazione della privacy sussiste anche se i documenti sono rimasti online per 20 minuti, se non c’è prova che qualcuno non autorizzato li abbia visti e se tutta la classe conosce la condizione dello studente.

Sono questi i principi applicati dal Garante della privacy nel provvedimento n. 115/2025, con cui una scuola è stata formalmente ammonita, senza però applicazione di sanzione pecuniaria.

Il caso concreto

Per scarsa dimestichezza con il registro elettronico, una docente ha pubblicato nella sezione visibile a tutti i genitori di una classe il PEI (Piano Educativo Individualizzato) di un alunno con disabilità. L’accesso “allargato” è durato poco più di 20 minuti; la docente ha poi corretto subito le impostazioni, limitando la visibilità ai soli genitori interessati. Nel frattempo, però, un genitore ha screenshotato l’avviso di pubblicazione e lo ha girato nella chat della classe (senza scaricare il documento).

2 mesi dopo arriva una diffida legale: “comunicazione illecita di dati dello studente”. Il Garante, con provvedimento n. 115/2025, ha riconosciuto l’errore e ha emesso un richiamo formale (niente sanzione pecuniaria), ma ha fissato alcuni principi utili per tutti.

 

Le chat nate da studenti, famiglie o rappresentanti sono iniziative private: la scuola non ne risponde. Sul punto, va sottolineato che il Garante si riferisce alle chat tra genitori e studenti e non menziona gli insegnanti. I docenti, in ogni caso, devono fare molta attenzione a non trattare argomenti di ufficio o a divulgare notizie su procedimenti pendenti o decisioni da prendere.

La linea è sottile, non è facile distinguere messaggi e commenti a titolo personale e quelli svolti nella veste di docente.

C’è, infatti, sempre il rischio che gli interventi dell’insegnante sulla chat dei genitori siano ricondotti e imputati alla scuola e, allora, la valutazione del Garante sulla responsabilità dell’istituto potrebbe essere differente da quella assunta nella vicenda in esame.

L’altro profilo risultante dalla pronuncia concerne l’episodio della divulgazione del PEI sul registro elettronico. Il Garante riepiloga i seguenti aspetti salienti.

Perché è violazione anche “solo” per 20 minuti:

- Il PEI è un documento che contiene dati sensibili, dati sanitari e rientra nelle categorie particolari: tutela massima.

- La platea abilitata è ristretta (genitori dell’alunno interessato, docenti della classe di appartenenza, operatori coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo).

I genitori dei compagni non sono autorizzati.

- La violazione sussiste anche senza prova che terzi abbiano letto il documento: basta averlo reso potenzialmente accessibile a chi non doveva.

- Il fatto che “tutti sapessero già” della condizione dell’alunno non legittima la pubblicazione del PEI. Il punto è la possibilità discaricare/riutilizzare il file.

 

L’episodio citato dimostra le insidie degli strumenti elettronici e lafacilità di commettere imprudenze, che potrebbero essere sfruttate da chi vuole trarre lucro da incidenti, che proprio per questo, come segnalato dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani a commento della vicenda, non devono essere sottovalutati.

Fonte:

https://www.italiaoggi.it/settori/scuola/chat-dei-genitori-la-scuola-non-e-responsabile-tl12019b

 

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