Il requisito temporale previsto dall’art. 23 comma 2-bis Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è soddisfatto quando la proposta di accordo transattivo sia presentata alla Agenzia delle Entrate, nel corso delle trattative della composizione negoziata.
È dunque irrilevante che la sottoscrizione dell’accordo transattivo avvenga in data successiva alla conclusione della composizione negoziata, purché la proposta sia stata formulata in pendenza delle trattative.
Fonte: Il Caso.it