Non compete al giudice adito ex art.22 CCII per l’autorizzazione alla cessione dell’azienda - il cui intervento nell’ambito della composizione negoziata è limitato alle specifiche ipotesi previste dal codice in relazione alle misure protettive, ove richieste, ed ai singoli atti di intervento - l’esercizio di poteri gestori o di controllo sulla fase della stipula del contratto di cessione di azienda a valle e della selezione competitiva dell’acquirente, ne tantomeno il potere di pronunziare decadenze o incameramento di cauzioni, come invece previsto laddove l’aggiudicazione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, in cui l’imprenditore subisce limitazioni nel possesso dei suoi beni.
Fonte: Il Caso.it