Nel concordato minore, il fondamento giuridico dell’omologa cosiddetta forzosa del concordato minore è rinvenibile nell’art. 80 CCII (che presenta connotati di specificità), e non nell’art. 112 CCII (che attiene a più stringenti requisiti di omologazione forzosa del concordato preventivo).
Il giudizio di omologa, da parte del Tribunale non può quindi prescindere dal riscontro di maggiore convenienza del piano di concordato minore, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell’OCC, rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
Fonte: Il Caso.it