Per i contribuenti che stanno valutando il concordato preventivo biennale 2026-2027, resta poco più di 1 mese per scegliere se accettare la proposta dell’Amministrazione finanziaria.
Quest’anno, infatti, la scadenza per l’adesione coincide con quella prevista per la presentazione del modello REDDITI 2026, in applicazione dell’art. 7-bis, comma 3, del DL 38/2026.
Nell’ambito del concordato, il modello REDDITI 2026 svolge 2 funzioni distinte:
- Adesione per il biennio 2026-2027. La scelta viene formalizzata compilando il modello CPB, che può essere inviato insieme alla dichiarazione dei redditi o separatamente. In quest’ultimo caso, deve essere accompagnato dal frontespizio del modello REDDITI.
- Determinazione delle imposte relative al 2025. Per chi ha applicato il concordato in tale annualità, il calcolo delle imposte dovute avviene mediante la compilazione del quadro CP.
- Chi ha aderito al concordato 2024-2025 ed intende aderire anche per il biennio 2026-2027 deve utilizzare entrambi gli strumenti.
Il quadro CP serve a determinare le imposte riferite al periodo d’imposta 2025 già concordato; il modello CPB permette invece di formalizzare l’adesione per il nuovo biennio.
Per gli altri contribuenti, gli adempimenti si differenziano in base alla situazione:
- Chi ha già aderito al CPB 2025-2026 deve compilare esclusivamente il quadro CP;
- Chi non ha applicato il concordato nel 2025, ma vuole aderire per il 2026-2027, deve compilare soltanto il modello CPB.
Il quadro CP del modello REDDITI 2026, come già previsto nella dichiarazione dello scorso anno, permette di determinare tre elementi: l’eventuale imposta sostitutiva del concordato preventivo biennale, il reddito concordato ed il reddito effettivo.
Il reddito concordato, dopo le rettifiche derivanti dalle variazioni previste dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, deve essere indicato nel quadro reddituale di riferimento, ossia RE, RF o RG.
Il reddito effettivo viene invece determinato senza considerare gli effetti dell’adesione al concordato. Pur non concorrendo al calcolo delle imposte, mantiene rilevanza per verificare il diritto a deduzioni, detrazioni e altri benefici, nonché per stabilirne l’entità. Questo vale anche per le agevolazioni di natura non tributaria, secondo quanto dispone l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 13/2024.
Scegliendo di applicare l’imposta sostitutiva CPB, è possibile assoggettare ad un’aliquota agevolata la differenza tra il reddito concordato di lavoro autonomo o d’impresa e il corrispondente reddito del periodo d’imposta precedente a quelli oggetto della proposta, depurato dalle componenti straordinarie. Tra queste rientrano, ad esempio, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti.
Le aliquote previste sono pari al 10%, 12% o 15%: quella applicabile dipende dal punteggio ISA relativo al periodo d’imposta precedente all’ingresso nel concordato.
Per le adesioni al CPB 2025-2026 perfezionate dal 13 giugno 2025, le aliquote agevolate dell’imposta sostitutiva si applicano entro il limite di 85.000 euro di base imponibile. La quota che supera questa soglia è assoggettata al 43% per i soggetti IRPEF e al 24% per i soggetti IRES.
Per questi ultimi, l’aliquota scende al 20% qualora, nel periodo d’imposta 2025, trovino applicazione le condizioni dell’IRES premiale.
Il limite non interessa chi ha aderito al concordato 2024-2025, né chi ha perfezionato l’adesione al CPB 2025-2026 entro il 12 giugno 2025.
In queste situazioni, le aliquote agevolate continuano ad applicarsi all’intera base imponibile, senza il tetto di 85.000 euro.
Per recepire questa distinzione, il modello REDDITI 2026 introduce la colonna denominata “comma 1-bis” nei righi CP1, dedicato al reddito d’impresa, e CP2, relativo al reddito di lavoro autonomo.
La compilazione è richiesta soltanto quando la base imponibile riportata nella colonna 3 supera 85.000 euro.
Il codice da inserire dipende dal momento dell’adesione:
- Codice “1”: per chi ha aderito al CPB 2025-2026 dal 13 giugno 2025.
- Codice “2”: per chi ha aderito al CPB 2025-2026 entro il 12 giugno 2025, o al CPB 2024-2025.
Con il codice “1”, le aliquote del 10%, 12% o 15% operano sulla base imponibile fino a 85.000 euro; sulla parte eccedente si applicano il 43% per i soggetti IRPEF o il 24% per i soggetti IRES, ferma restando la riduzione al 20% in presenza dei requisiti per l’IRES premiale 2025.
La compilazione del quadro CP è necessaria anche quando si verifica una causa di cessazione del concordato, prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 13/2024, o una causa di decadenza, disciplinata dall’art. 22 dello stesso decreto. L’evento deve essere indicato nella sezione conclusiva del quadro.
Le conseguenze sulla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione sono differenti:
- In caso di cessazione, il reddito imponibile viene determinato applicando le regole ordinarie.
- In caso di decadenza, ai fini della tassazione occorre utilizzare il reddito concordato quando risulta superiore a quello effettivamente conseguito.
Fonte:
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1124392_la_gestione_del_cpb_passa_attraverso_il_modello_redditi_2026.aspx
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