CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: LA GESTIONE PASSA DAL MODELLO REDDITI 2026

Per i contribuenti che stanno valutando il concordato preventivo biennale 2026-2027, resta poco più di 1 mese per scegliere se accettare la proposta dell’Amministrazione finanziaria.

Quest’anno, infatti, la scadenza per l’adesione coincide con quella prevista per la presentazione del modello REDDITI 2026, in applicazione dell’art. 7-bis, comma 3, del DL 38/2026.

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Nell’ambito del concordato, il modello REDDITI 2026 svolge 2 funzioni distinte:

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- Adesione per il biennio 2026-2027. La scelta viene formalizzata compilando il modello CPB, che può essere inviato insieme alla dichiarazione dei redditi o separatamente. In quest’ultimo caso, deve essere accompagnato dal frontespizio del modello REDDITI.

- Determinazione delle imposte relative al 2025. Per chi ha applicato il concordato in tale annualità, il calcolo delle imposte dovute avviene mediante la compilazione del quadro CP.

- Chi ha aderito al concordato 2024-2025 ed intende aderire anche per il biennio 2026-2027 deve utilizzare entrambi gli strumenti.

Il quadro CP serve a determinare le imposte riferite al periodo d’imposta 2025 già concordato; il modello CPB permette invece di formalizzare l’adesione per il nuovo biennio.

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Per gli altri contribuenti, gli adempimenti si differenziano in base alla situazione:

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- Chi ha già aderito al CPB 2025-2026 deve compilare esclusivamente il quadro CP;

- Chi non ha applicato il concordato nel 2025, ma vuole aderire per il 2026-2027, deve compilare soltanto il modello CPB.

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‍Il quadro CP del modello REDDITI 2026, come già previsto nella dichiarazione dello scorso anno, permette di determinare tre elementi: l’eventuale imposta sostitutiva del concordato preventivo biennale, il reddito concordato ed il reddito effettivo.

Il reddito concordato, dopo le rettifiche derivanti dalle variazioni previste dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, deve essere indicato nel quadro reddituale di riferimento, ossia RE, RF o RG.

Il reddito effettivo viene invece determinato senza considerare gli effetti dell’adesione al concordato. Pur non concorrendo al calcolo delle imposte, mantiene rilevanza per verificare il diritto a deduzioni, detrazioni e altri benefici, nonché per stabilirne l’entità. Questo vale anche per le agevolazioni di natura non tributaria, secondo quanto dispone l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 13/2024.

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Scegliendo di applicare l’imposta sostitutiva CPB, è possibile assoggettare ad un’aliquota agevolata la differenza tra il reddito concordato di lavoro autonomo o d’impresa e il corrispondente reddito del periodo d’imposta precedente a quelli oggetto della proposta, depurato dalle componenti straordinarie. Tra queste rientrano, ad esempio, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti.

Le aliquote previste sono pari al 10%, 12% o 15%: quella applicabile dipende dal punteggio ISA relativo al periodo d’imposta precedente all’ingresso nel concordato.

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Per le adesioni al CPB 2025-2026 perfezionate dal 13 giugno 2025, le aliquote agevolate dell’imposta sostitutiva si applicano entro il limite di 85.000 euro di base imponibile. La quota che supera questa soglia è assoggettata al 43% per i soggetti IRPEF e al 24% per i soggetti IRES.

Per questi ultimi, l’aliquota scende al 20% qualora, nel periodo d’imposta 2025, trovino applicazione le condizioni dell’IRES premiale.

Il limite non interessa chi ha aderito al concordato 2024-2025, né chi ha perfezionato l’adesione al CPB 2025-2026 entro il 12 giugno 2025.

In queste situazioni, le aliquote agevolate continuano ad applicarsi all’intera base imponibile, senza il tetto di 85.000 euro.

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Per recepire questa distinzione, il modello REDDITI 2026 introduce la colonna denominata “comma 1-bis” nei righi CP1, dedicato al reddito d’impresa, e CP2, relativo al reddito di lavoro autonomo.

La compilazione è richiesta soltanto quando la base imponibile riportata nella colonna 3 supera 85.000 euro.

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Il codice da inserire dipende dal momento dell’adesione:

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- Codice “1”: per chi ha aderito al CPB 2025-2026 dal 13 giugno 2025.

- Codice “2”: per chi ha aderito al CPB 2025-2026 entro il 12 giugno 2025, o al CPB 2024-2025.

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Con il codice “1”, le aliquote del 10%, 12% o 15% operano sulla base imponibile fino a 85.000 euro; sulla parte eccedente si applicano il 43% per i soggetti IRPEF o il 24% per i soggetti IRES, ferma restando la riduzione al 20% in presenza dei requisiti per l’IRES premiale 2025.

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Concordato: come indicare cessazione e decadenza nel quadro CP

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La compilazione del quadro CP è necessaria anche quando si verifica una causa di cessazione del concordato, prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 13/2024, o una causa di decadenza, disciplinata dall’art. 22 dello stesso decreto. L’evento deve essere indicato nella sezione conclusiva del quadro.

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Le conseguenze sulla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione sono differenti:

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- In caso di cessazione, il reddito imponibile viene determinato applicando le regole ordinarie.

- In caso di decadenza, ai fini della tassazione occorre utilizzare il reddito concordato quando risulta superiore a quello effettivamente conseguito.

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Fonte:

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1124392_la_gestione_del_cpb_passa_attraverso_il_modello_redditi_2026.aspx

 

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