Le somme erogate a titolo di mutuo erogato all'imprenditore in concordato, perché questi possa provvedere al deposito delle spese previste per la cauzione dalla art. 163, comma 2, n. 4, non sono strumentali agli scopi della procedura, ma all'interesse del debitore, a che la stessa procedura abbia corso dopo la sua formale apertura.
Per tale ragione alle stesse non compete la prededuzione di cui all'art. 111, comma 2, l.f., la quale è norma di carattere eccezionale, in quanto deroga al fondamentale principio della par condicio creditorum, e quindi di stretta interpretazione, in quanto intende assicurare la prededuzione agli atti direttamente strumentali agli scopi della procedura.
Fonte: il Caso.it