CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORATORI, IMPRESE DELL’INTRATTENIMENTO E HO.RE.CA

L’articolo 1, comma 17-bis, D.L. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. 233/2021, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese del settore della ristorazione, dell’intrattenimento e dell’HO.RE.CA.

Con il D.M. 29/4/2022 sono stati individuati i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Tale contributo è riconosciuto, ai sensi e nel rispetto del c.d. regime“de minimis” (Regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e succ. mod. e int.).

Con Provvedimento n. 406608 del 2/11/2022, l’Amministrazione ha chiarito che:

- Prima di effettuare l’accredito, deve effettuare alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo.

- Il contribuente, destinatario dell’aiuto, deve presentare un’autocertificazione con l’indicazione dell’ammontare degli Aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

- La dichiarazione dovrà essere effettuata a partire dal 7 novembre 2022 ed entro il 21 novembre 2022.

Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova dichiarazione con dati corretti, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

Compilazione del modello

L’istanza per il contributo a fondo perduto era stata presentata accedendo all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, disponibile ai soggetti dichiaranti in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia:

- Contributi a fondo perduto;

- Istanza per il riconoscimento del CFP per i settori “wedding”, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA.

Ora la Dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate nella medesima area, in via telematica, utilizzando il modello approvato con Provvedimento del 2/11/2022.

Invio da parte dell’intermediario

La trasmissione può essere effettuata per conto del soggetto dichiarante, anche da parte di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, delegato al servizio:

- Del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate;

- Al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture eCorrispettivi”.

Il modello

L’impresa dichiara di rispettare il “de minimis” barrando l’apposita casella presente in questa sezione del modello.

 

Il regime “de minimis” e i massimali

A seconda dell’attività esercitata dal dichiarante, il regime “de minimis” prevede un diverso massimale di aiuti:

Qualora il dichiarante:

- Operi anche nel settore economico del “trasporto merci su strada per conto terzi”,

- Disponga di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Dichiara tale circostanza barrando l’apposita casella presente in questa sezione del modello.

In quanto aiuto automatico fiscale, tale contributo:

- Si intende concesso;

- È registrato nel RegistroNazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

 

Nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale deve essere indicata la fruizione.

Per i c.d. “solari”, va indicato nel Modello Redditi 2023 (anno 2022), dato che l’anno di registrazione e di concessione è il 2024. Va, quindi, monitorato il plafond degli aiuti concessi nel triennio 2022-2024. 

Verifica dei massimali nell’impresa unica

Ai fini della verifica del rispetto del massimale, è necessario determinare l’ammontare complessivo di aiuti “de minimis” concessi al dichiarante e agli altri soggetti facenti parte della medesima impresa unica nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Si dovrà compilare anche il quadro A:

 

Pertanto, per la compilazione del campo relativo:

- All’ammontare complessivo degli Aiuti di Stato in regime “de minimis”,

- All’ammontare dei medesimi aiuti imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi.

Il dichiarante deve tenere conto degli aiuti la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024 secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale, e più precisamente:

Fonte:

https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2022-11-07_contributo-a-fondo-perduto-per-ristoratori-imprese-dellintrattenimento-e-ho-re-ca.pdf

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