TRIBUNALE NAPOLI, 22 SETTEMBRE 2021
Con riferimento alle fideiussioni omnibus, laddove sia accertato che le clausole del contratto siano l’estrinsecazione di un’intesa illecita ex art. 2 della legge 287/1990, si configura il rimedio della declaratoria di nullità.
Il contratto a valle non può ritenersi estraneo rispetto al fenomeno anticoncorrenziale, considerato nel suo complesso, ma è esso stesso lo strumento attraverso il quale si estrinsecano, sul piano fattuale, gli effetti dell’intesa a monte, e con cui in concreto si conculcano le logiche della concorrenza, mediante una limitazione dei modelli negoziali offerti sul mercato dalle banche.
Tra il contratto di fideiussione a valle e l’intesa distorsiva della concorrenza a monte non sussiste un collegamento negoziale in senso tecnico, giacché, pur potendosi inquadrare i due contratti nell’ambito di una più ampia operazione economica complessiva, deve ritenersi mancante il requisito soggettivo dell’intento condiviso tra le parti, le quali devono voler orientare i due negozi al perseguimento di un obiettivo materiale comune. Con riferimento al contratto a valle manca tale requisito essendo parte del contratto di fideiussione un soggetto estraneo rispetto all'intesa distorsiva della concorrenza.
Le clausole del contratto di fideiussione, predisposto unilateralmente dalla Banca, riproduttive del contenuto del modulo ABI, devono ritenersi affette da nullità virtuale, ex art. 1418, comma 1°, c.c. per contrarietà diretta a norme imperative di ordine pubblico-economico.
Le deroghe alla disciplina codicistica presenti nel modulo ABI possono ritenersi legittime, solo se inserite nelle condizioni generali di contratto di un’impresa comune, mentre devono reputarsi illecite ove adottate da un ente in grado di uniformare le condizioni dell’offerta su una porzione significativa del mercato di riferimento.
Fonte: ilCaso.it