DECRETO “SOSTEGNI BIS”: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L’art. 1 del DL 25/5/21 n. 73 (c.d. “Sostegni Bis”) riconosce un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

In estrema sintesi, il nuovo contributo è articolato nelle seguenti componenti:

• un contributo "automatico" pari a quello del DL "Sostegni";

• se più conveniente, un contributo "alternativo" calcolato su un diverso periodo di riferimento;

• un ulteriore contributo, con finalità perequative, legato al risultato economico d'esercizio.

Contributo fondo perduto automatico

Viene introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nella misura del 100% del contributo già riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un’ulteriore  istanza.

Sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e spetta a condizione che i destinatari:

• abbiano la partita IVA attiva al 26 maggio 2021

• e non abbiano già restituito il precedente contributo,

• ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

La modalità di fruizione resta la stessa già scelta dal beneficiario nella precedente istanza:

• erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale,

• ovvero riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Si tratta di un contributo "automatico" senza bisogno di presentare alcuna istanza per coloro che hanno già ottenuto il precedente.

Contributo fondo perduto alternativo

I commi dal 5 al 13 definiscono un contributo a fondo perduto alternativo a quello precedente, a favore dei soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività:

• d’impresa,

• arte o professione,

• e che producono reddito agrario.

Il contributo non spetta, in ogni caso:

• ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021;

• agli enti pubblici (di cui all’art. 74);

• agli intermediari finanziari e società di partecipazione.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui sopra, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base nuovi parametri.

Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del Decreto Sostegni 1 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere la differenza dell'eventuale maggior valore. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere.

Qualora invece dal calcolo dovesse scaturire un contributo inferiore, l’agenzia non darà seguito all’istanza.

Per il contributo alternativo possono verificarsi due casi:

• per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando alla differenza, tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, la percentuale indicata nella tabella successiva in corrispondenza dei ricavi conseguiti:

• per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, (perché non avevano il requisito di accesso del calo minimo mensile con i dati su base annua e con il nuovo periodo di riferimento invece hanno il requisito) l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando alla differenza, tra l’ammontare medio mensile del fattura e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, la percentuale indicata nella tabella successiva a seconda dei ricavi conseguiti:

Per tutti i soggetti l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 euro.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA (di cui all’articolo 21 – bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 78), l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Contributo fondo perduto perequativo

Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia stato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con Decreto del MEF, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

L’istanza per il riconoscimento del contributo potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Anche in questo caso, il contributo non spetta:

• ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021;

• agli enti pubblici;

• agli intermediari finanziari e società di partecipazione.