La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 11 L. 30 dicembre 2024 n. 207) ha introdotto una revisione significativa delle regole che disciplinano le detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12del TUIR.
Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2025 e sono già state recepite nei modelli dichiarativi 730/2026 e REDDITI PF 2026.
La principale novità riguarda le detrazioni spettanti per i figli a carico per effetto delle modifiche alla lett. c) dell’art. 12 comma 1 del TUIR.
Dal 2025 il beneficio fiscale potrà essere riconosciuto esclusivamente:
- Per i figli che abbiano compiuto 21 anni ma non abbiano ancora raggiunto i 30 anni di età, non disabili.
- Per i figli con disabilità accertata di età pari o superiori a 21 ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992.
Con le nuove disposizioni normative viene meno il diritto di usufruire delle detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico che abbiano compiuto 30 anni e che non siano portatori di disabilità.
In passato, invece, la normativa non prevedeva alcun limite anagrafico massimo per il riconoscimento dell'agevolazione.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025, ha precisato che il beneficio fiscale continua ad essere riconosciuto fino al mese precedente al raggiungimento del trentesimo anno di età del figlio non disabile.
Resta invariata l'esclusione delle detrazioni per i figli di età inferiore a 21 anni, in quanto tale sostegno fiscale è stato sostituito dall'assegno unico e universale, introdotto dal D.Lgs. n. 230/2021 e operativo dal 1° marzo 2022.
Le modifiche introdotte dalla Legge n. 207/2024 non incidono sui criteri generali che consentono di qualificare un figlio come fiscalmente a carico.
Restano confermati alcuni principi consolidati. Un figlio può essere considerato fiscalmente a carico indipendentemente dalla convivenza con i genitori (potendo avere anche una residenza diversa o essere domiciliato all’estero).
Allo stesso modo, non assume rilevanza il fatto che il figlio sia impegnato in percorsi di studio, formazione o tirocini gratuiti, né l'eventuale assenza di tali attività (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2005 § 3.2 e n. 15/2007 § 1.4.2).
Resta inoltre confermato il riconoscimento della detrazione in presenza dei requisiti previsti dalla normativa per i figli nati fuori dal matrimonio e regolarmente riconosciuti, nonché per i figli adottivi, affiliati o affidati.
Tra le novità introdotte dalla riforma rientra anche l'estensione della detrazione prevista dall'art. 12 del TUIR ai figli del coniuge deceduto.
L'agevolazione può essere riconosciuta al coniuge superstite purché tali soggetti risultino conviventi con lo stesso.
La riforma interviene anche sulla disciplina degli altri familiari fiscalmente a carico. Si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, per effetto delle modifiche alla lett. d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR.
A decorrere dal periodo d'imposta 2025, il beneficio fiscale è riconosciuto esclusivamente per gli ascendenti conviventi con il contribuente, quali genitori, nonni e bisnonni.
La riforma ha quindi eliminato la possibilità di beneficiare delle detrazioni IRPEF per le altre categorie di familiari indicate dall'art. 433 del Codice Civile che non rientrano tra gli ascendenti.
Restano pertanto esclusi dall'agevolazione:
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- I discendenti dei figli (ad esempio i nipoti);
- I fratelli e le sorelle, sia germani che unilaterali;
- I generi e le nuore;
- I suoceri.
Un ulteriore elemento di novità riguarda il requisito della convivenza. Fino al 2024 era possibile beneficiare della detrazione anche quando il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Dal 2025, invece, per gli ascendenti diventa indispensabile la convivenza con il contribuente.
Le novità normative hanno reso necessario l'aggiornamento del quadro dedicato ai familiari a carico presente nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, introducendo una nuova classificazione dei soggetti interessati.
In particolare, i familiari fiscalmente a carico diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, precedentemente identificati in modo unitario, con la lettera “A” vengono ora distinti in 2 categorie.
- La prima comprende gli ascendenti conviventi, ossia genitori, nonni e bisnonni, individuati dalla lettera "G". Per tali soggetti continua ad essere riconosciuta la detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR.
- La seconda categoria, contraddistinta dalla lettera "P", ricomprende gli altri familiari che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quali fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri. Per questi soggetti non è più prevista la detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR.
Rimane tuttavia la possibilità di beneficiare, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni o delle deduzioni collegate a specifiche spese sostenute.
La L. 207/2024 ha inserito nell’art. 12 del TUIR il nuovo comma 2-bis, stabilendo che le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:
- Ai contribuenti che non possiedono la cittadinanza italiana, né quella di uno Stato appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
- Per i familiari residenti all'estero.
