FONDO PERDUTO PEREQUATIVO AL VIA: FIRMATO IL DECRETO DEL MEF

Il Ministro Daniele Franco, il 12 novembre, dopo che la Commissione europea ha dato il suo via libera, ha firmato il decreto MEF contenente i requisiti per avere il fondo perduto per le partite Iva noto come fondo perduto perequativo calcolato sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi e non solo del calo del fatturato.

Il decreto stabilisce che per poter ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Inoltre, il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.

Il decreto chiarisce che ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021 relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esso indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

Contributo a fondo perduto perequativo a chi spetta

L’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per: i soggetti esercenti attività d’impresa arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il decreto MEF ha inoltre stabilito che per accedere al contributo, il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari al almeno il 30% rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Contributo a fondo perduto perequativo come si calcola

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto e nel rispetto del limite di spesa, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, sono applicate le seguenti percentuali:

30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro;

20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 100mila e 400mila euro;

15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 400mila e 1 milione di euro;

10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra un milione e 5 milioni;

5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro.

Ricordiamo infine che con il Provvedimento del 4 settembre 2021 Prot. n. 227357 le Entrate hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Si specifica che con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e definiti le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

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