IMPROCEDIBILE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTA DAL DEBITORE POI FALLITO

Cassazione Civile, sez. I, 05 Marzo 2020, n. 6196. Pres. De Chiara. Est. Marulli.

Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento di uno degli opponenti - Improcedibilità della domanda - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fallito - Esclusione - Ragioni

Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento, intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio dal Giudice, senza che debba essere integrato il contraddittorio nei confronti della Curatela fallimentare, in quanto, il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica dello stato passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, avverso la pronuncia del Tribunale con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell'impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale.

Fonte: ilCaso.it