IN CASO DI CESSIONE DI UN RAMO D’AZIENDA SAI CHE VA INDICATO A TITOLO DI NULLITÀ IL FINE PERSEGUITO?

Tribunale Padova, 22 Ottobre 2019

Cessione di un ramo d’azienda – Società appena costituita – Nullità – Omessa esposizione, nella comunicazione con cui è stata avviata la procedura, del fine perseguito.

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Quando risulti la cessione di un ramo d’azienda – comprovato dal trasferimento dei fattori originari dell’organizzazione produttiva - a favore di una società costituita poco prima dell’avvio di una procedura di licenziamento collettivo, i licenziamenti non possono dirsi nulli per effetto di quanto stabilito dall’art. 2112 c.c., che non prevede una distinta ipotesi di nullità del licenziamento.

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Tuttavia essi possono considerarsi viziati dall’omessa esposizione, nella comunicazione con cui è stata avviata la procedura, del fine perseguito di trasferire il ramo d’azienda, oltre che per il mancato rispetto dei criteri di legge per la scelta dei dipendenti da licenziare.

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La comparazione non può essere limitata ai soli addetti all’unità produttiva interessata dal trasferimento dell’azienda, quando le medesime mansioni siano svolte anche in altre unità produttive e non sia allegato alcun interesse datoriale alla restrizione territoriale della comparazione.

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La decadenza di cui all’art. 32, 4° c., lett. comma, insuscettibile di interpretazione analogica, riguarda il caso in cui si impugna la novazione contrattuale insita nel trasferimento d’azienda, intendendo permanere presso il cedente; non quindi il caso in cui si intenda far accertare il diritto a proseguire il rapporto presso il cessionario.

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