La procedura di esdebitazione del debitore incapiente di cui all’art. 283 CCII deve essere interpretata in coordinamento sistematico con l’art. 268 comma 3 CCII, quale procedura alternativa alla liquidazione controllata; la valutazione dell’incapienza richiede di accertare che l’attivo disponibile non sia sufficiente neppure a coprire le spese prededucibili della liquidazione.
La condizione di incapienza ai sensi dell’art. 283 CCII ricorre quando il reddito annuo disponibile, calcolato al netto del fabbisogno familiare secondo i parametri legali, risulti insufficiente a costituire attivo utile al soddisfacimento dei creditori, neppure in misura minima.
Il requisito della meritevolezza si configura in assenza di atti in frode ai creditori o di colpa grave nella formazione dell’indebitamento, dovendo le cause del sovraindebitamento derivare da eventi estranei alla condotta del debitore, quali perdita del reddito, malattia o decesso del coniuge.
Il debitore ammesso all’esdebitazione deve, nei tre anni successivi, depositare annualmente la dichiarazione dei redditi e comunicare eventuali sopravvenienze utili; l’OCC è tenuto a vigilare sulla tempestività delle comunicazioni e a informare il giudice per consentire ai creditori di intraprendere azioni esecutive.
Fonte: Il Caso.it