L’INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO “COVID MANAGER” NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Premesso che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 quali il datore di lavoro e l’RSPP, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro, un referente unico (il cosiddetto “Covid Manager”) che acquisisce le seguenti funzioni:

1. Coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo;

2. Punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale.

Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del datore di lavoro stesso (soprattutto per le micro e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali (Direttori di Stabilimento, procuratori, Amministratori Delegati) che abbiano comprovata esperienza nel settore sicurezza e gestione emergenze.

Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal Protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro.

Si precisa che per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), quali l’artigianato, ad esempio, la verifica dell’attuazione avverrà in base alle procedure previste dai rispettivi comitati paritetici di riferimento.