NEL CONCORDATO MINORE LA MERA PRESENZA DI DEBITI ERARIALI NON INTEGRA L’ATTO IN FRODE

TRIBUNALE CATANIA, 19 FEBBRAIO 2026. EST. CORDIO.

Nel concordato minore, a fronte della contestazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine alle cause dell’indebitamento ed alla pretesa mancata diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (nella specie, il debito erariale ammontava a € 185.000), va respinta l’eccezione di inammissibilità del concordato tenuto conto che in detta procedura non è previsto il requisito soggettivo dell’assenza di dolo o colpa grave ma quello (ben distinto) dell’assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, essendo ciò riconducibile alla specifica struttura dell’istituto concordatario nel quale (a differenza della ristrutturazione del debito del consumatore e della liquidazione controllata, in cui il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato esclusivamente al giudice) si prevede il voto dei creditori che costituisce un adeguato contrappeso dei più ampi requisiti di ammissibilità previsti per tale procedura.

Fonte: Il Caso.it