C’è una convinzione molto diffusa nelle aziende: “I DPI li abbiamo dati. Se poi qualcuno non li usa, non può essere un problema del datore di lavoro”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 57706 del 20 dicembre 2018, ci dice esattamente il contrario, e lo fa partendo da un caso concreto, tragico nella sua semplicità.
Giugno 2014, un lavoratore, assegnato da pochi giorni all’azienda tramite somministrazione, sta controllando un macchinario.
Alcuni pezzi si erano incastrati e, nel tentativo di ripristinare il funzionamento, alcune di queste parti gli cadono sul piede.
Le conseguenze sono devastanti: amputazione parziale di due dita del piede sinistro.
Il dettaglio decisivo è uno solo: il lavoratore non indossava scarpe antinfortunistiche, ma normali scarpe. Scarpe che, come accertato nel processo, avrebbero con ogni probabilità evitato l’evento, grazie al puntale in metallo.
In primo grado il datore di lavoro viene assolto.
Il Tribunale ritiene che:
- I DPI fossero presenti in azienda;
- La consegna spettasse al responsabile di produzione;
- Non fosse esigibile un controllo costante da parte del datore di lavoro.
Ma la Corte d’Appello prima, e la Cassazione poi, ribaltano completamente questa impostazione.
Il punto è chiarissimo nella motivazione: “Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori”.
Non basta, quindi, predisporre i DPI.
Non basta nemmeno consegnarli “una volta per tutte”.
Serve una vigilanza effettiva e costante.
La Cassazione richiama espressamente l’art. 2087 del Codice civile e ribadisce un concetto centrale: “In virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro”.
Essere garante significa una cosa molto concreta: se una misura di sicurezza manca, non funziona o non viene applicata, il primo a doverne rispondere è il datore di lavoro, anche quando esistono altre figure aziendali coinvolte.
Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva sostenuto che la gestione dei DPI fosse demandata al responsabile di produzione.
La Cassazione non nega il ruolo del preposto, ma chiarisce che non può diventare un alibi.
La Corte afferma infatti che: “Indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto, il datore di lavoro risponde dell’evento dannoso laddove si accerti che egli abbia omesso di rendere disponibili nell’azienda i dispositivi di sicurezza”.
E aggiunge un principio di enorme importanza pratica: “Qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge”.
In altre parole: datore di lavoro, dirigenti e preposti non si escludono a vicenda.
Le responsabilità possono coesistere.
La sentenza è molto chiara anche sul tema delle deleghe. Gli obblighi di prevenzione possono essere trasferiti, ma solo a condizioni rigorose.
La Cassazione richiama l’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e precisa che la delega deve essere: “espressa ed effettiva, non equivoca, riguardare un ambito ben definito ed investire un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza, dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”.
Nel caso concreto, questa delega non risultava provata. E senza una delega valida, il datore di lavoro resta pienamente responsabile.
C’è un passaggio della sentenza che ogni datore di lavoro dovrebbe leggere con attenzione.
Per altri lavoratori, le schede di consegna dei DPI:
- Erano firmate;
- Risultavano complete.
Per il lavoratore infortunato, invece:
- Nessun verbale di consegna sottoscritto;
- Nessuna prova della consegna delle scarpe antinfortunistiche;
- Persino un precedente episodio in cui aveva lavorato senza quel presidio.
Da qui la conclusione della Corte: la violazione degli obblighi del datore di lavoro era addirittura precedente al mancato controllo sull’uso, perché il DPI non era stato concretamente assegnato.
Questa sentenza ci dice una cosa molto semplice, ma spesso ignorata: la sicurezza non è fatta di atti formali, ma di controllo reale.
Non basta:
- Avere i DPI in azienda;
- Dire che spettava a qualcun altro consegnarli;
- Confidare nell’esperienza del lavoratore.
Serve un sistema che dimostri:
- Chi ha ricevuto cosa;
- Quando;
- Con quale controllo;
- Con quale vigilanza nel tempo.
Le scarpe antinfortunistiche, in questa vicenda, non sono solo un DPI mancante. Sono il simbolo di un principio più ampio che la Cassazione ribadisce con forza: “Il datore di lavoro deve sorvegliare continuamente sull’adozione delle misure di sicurezza”.
La sicurezza, ci ricorda questa sentenza, non si esaurisce nella carta.
Vive – o fallisce – nel controllo quotidiano.
