Le più recenti sentenze della Cassazione (la n. 32520 del 2025 e la n. 1909 e n. 7096 del 2026) stanno confermando un orientamento sempre più rigoroso sul ruolo del preposto nella sicurezza sul lavoro.
Il principio è chiaro: il preposto non è una figura puramente formale, ma un soggetto con obblighi concreti di vigilanza, intervento e controllo operativo.
E le responsabilità possono nascere:
- Anche senza nomina formale;
- Anche quando il lavoratore sbaglia;
- Anche verso lavoratori di altre imprese presenti nel cantiere.
La Cassazione continua a richiamare l’art. 299 del D.Lgs. 81/08: ciò che conta è l’esercizio concreto dei poteri.
In pratica:
- Capo squadra;
- Capo reparto;
- Capo turno;
- Referente operativo;
- Coordinatore di cantiere.
Possono essere considerati preposti anche senza incarico scritto se:
- Impartiscono istruzioni;
- Organizzano il lavoro;
- Controllano i lavoratori;
- Gestiscono operativamente le attività.
La nomina non “crea” il preposto: fotografa una funzione che spesso esiste già nei fatti.
Uno dei principi più importanti emersi nelle ultime pronunce riguarda l’obbligo di vigilanza attiva.
Secondo la Cassazione:
- Non basta essere presenti;
- Non basta aver fatto formazione;
- Non basta impartire disposizioni generiche.
Il preposto deve:
- Controllare concretamente le lavorazioni;
- Impedire prassi scorrette;
- Intervenire immediatamente;
- Segnalare anomalie;
- Sospendere attività pericolose.
Nella sentenza n. 32520/2025 la Cassazione ha confermato la responsabilità del preposto dopo la caduta di un lavoratore da una scala a pioli doppia.
Il punto centrale non era soltanto l’errore del lavoratore, ma l’omessa vigilanza:
- Utilizzo scorretto della scala;
- Modalità operative non sicure;
- Mancato intervento del preposto.
La Corte ribadisce un concetto fondamentale: la vigilanza deve essere concreta e proporzionata al rischio.
La Cassazione sta restringendo sempre di più il concetto di comportamento “abnorme” del lavoratore.
Lo conferma la sentenza n. 1909/2026 sul caso della lavoratrice che tenta di sbloccare con un legnetto un nastro trasportatore privo di protezioni.
Secondo la Corte:
- L’intervento manuale era prevedibile;
- Il rischio rientrava nell’attività lavorativa;
- La mancanza di protezioni era determinante.
Quindi l’errore della lavoratrice non basta ad escludere automaticamente la responsabilità del preposto.
Questo principio è molto importante perché oggi, in presenza di:
- Protezioni mancanti;
- Carter rimossi;
- Prassi tollerate;
- Controlli insufficienti;
la difesa basata esclusivamente sull’imprudenza del lavoratore è sempre più debole.
La sentenza n. 7096/2026 amplia ulteriormente il tema della vigilanza.
La Cassazione ha confermato la responsabilità del preposto per mancata segnalazione di un pericolo in cantiere anche verso lavoratori appartenenti ad altre imprese.
Il principio espresso è molto rilevante: la sicurezza tutela chiunque sia concretamente esposto al rischio, non soltanto i dipendenti della propria azienda.
Nei cantieri e negli appalti questo aspetto è centrale:
- Ponteggi condivisi;
- Aree comuni;
- Lavorazioni sovrapposte;
- Rischi interferenziali.
La Cassazione chiarisce che il preposto non può ignorare una situazione pericolosa soltanto perché riguarda personale di una ditta terza.
Le ultime sentenze stanno dicendo una cosa molto concreta: la sicurezza non può essere gestita solo documentalmente.
Non basta:
- Predisporre una nomina;
- Fare il corso preposti;
- Archiviare attestati;
- Redigere POS o PSC.
Occorre verificare:
- Chi esercita realmente funzioni di coordinamento;
- Quali prassi operative vengono tollerate;
- Se la vigilanza è effettiva;
- Se i preposti intervengono davvero;
- Come vengono gestiti i rischi interferenziali.
Le recenti pronunce della Cassazione stanno rafforzando progressivamente la posizione del preposto.
Oggi il preposto:
- Deve vigilare concretamente;
- Deve intervenire;
- Deve impedire comportamenti pericolosi;
- Può rispondere anche per omissione;
- Può avere responsabilità anche verso lavoratori di altre imprese.
Per le aziende il rischio più grande è pensare che la sicurezza si esaurisca nella documentazione.
La giurisprudenza sta andando nella direzione opposta: conta soprattutto ciò che accade realmente durante le lavorazioni quotidiane.
