La risoluzione del concordato preventivo, ai sensi dell’art. 119 CCII, presuppone l’accertamento di un inadempimento grave e imputabile al debitore, tale da compromettere in modo significativo l’interesse dei creditori, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
La domanda di risoluzione del concordato preventivo può essere proposta unitamente alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, trattandosi di un procedimento unitario finalizzato all’accertamento del venir meno dell’efficacia del concordato omologato, e alla sostituzione con la procedura liquidatoria.
Il mancato pagamento dei creditori privilegiati nei termini previsti dal piano omologato configura un inadempimento grave e idoneo a fondare la risoluzione, ove non siano allegati elementi specifici atti a escluderne la colpevolezza o a giustificarne il ritardo.
Fonte: Il Caso.it