RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA (ART. 110 D.L. N. 104/2020)

ASPETTI GENERALI

L’art. 110 del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) ha introdotto la facoltà per le società che redigono il bilancio di esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento.

Il decreto prevede due possibilità:

• effettuare una rivalutazione “gratuita” senza ottenimento degli effetti fiscali (solo civilistica);

• effettuare una rivalutazione con effetti fiscali con pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori.

Norme applicabili (art. 110, co. 7, D.L. n. 104/2020), in quanto compatibili:

• Artt. 11, 13, 14 e 15 della Legge n. 342/2000;

• Regolamento di cui al D.M. 13.4.2001, n. 162;

• Regolamento di cui al D.M. 19.4.2002, n. 86;

• Art. 1, co. 475, 477 e 478 della Legge 30.12.2004, n. 311.

SOGGETTI INTERESSATI

La rivalutazione dei beni d’impresa può essere eseguita dai seguenti soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a) e b), del TUIR:

• società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee) residenti nel territorio dello Stato.

Con il richiamo all’art. 15 della legge n. 342/2000, possono eseguire la rivalutazione anche i seguenti soggetti:

• società di persone commerciali, ditte individuali ed enti non commerciali, nonché i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

• sono escluse le società di capitali che utilizzano i principi contabili internazionali;

• non assume alcun rilievo il regime contabile adottato dalle imprese, con la conseguenza che possono accedere alla rivalutazione anche le imprese in contabilità semplificata (senza iscrizione di alcuna riserva di rivalutazione).

In caso di affitto d’azienda secondo prassi consolidata (da ultimo, circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14), nel caso di affitto o usufrutto d'azienda:

• se non è stata prevista la deroga all'art. 2561 c.c. (e, quindi, gli "ammortamenti" sono dedotti dall'affittuario o usufruttuario), la rivalutazione compete all'affittuario o usufruttuario;

• se, invece, è stata prevista la deroga (e, quindi, gli ammortamenti continuano ad essere dedotti dal concedente), la rivalutazione compete al concedente.

BENI RIVALUTABILI

I beni rivalutabili sono i seguenti:

• immobilizzazioni materiali;

• immobilizzazioni immateriali;

• partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Sono rivalutabili anche i beni completamente ammortizzati purché conservino un valore economico mentre sono esclusi i beni merce (ad esempio immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa) e le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali sono rivalutabili solamente quei beni immateriali giuridicamente tutelati (ad esempio, marchi, brevetti, ecc.). Non sono rivalutabili i costi pluriennali (anche se iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali) e l’avviamento.

Secondo il documento OIC n. 7: sono rivalutabili le immobilizzazioni immateriali anche se in precedenza non iscritte in bilancio (ad esempio un marchio i cui costi sostenuti sono stati imputati a conto economico).

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e i beni devono essere iscritti anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, non possono quindi essere oggetto di rivalutazione i beni riscattati da leasing nel corso del 2020.

CATEGORIE OMOGENEE

Le rivalutazioni previste in passato hanno sempre richiesto il vincolo della rivalutazione dei beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione prevista dal D.L. Agosto non prevede più questo vincolo, con la conseguenza che può essere oggetto di rivalutazione anche un solo singolo bene all’interno della categoria omogenea. La mancanza del vincolo della categoria omogenea determina appeal soprattutto per la rivalutazione degli immobili CATEGORIE OMOGENEE – ESEMPIO: la società ALFA s.r.l. ha acquistato nell’anno 2017 tre impianti: • Impianto “A” per euro 10.000, ammortizzato per 6.000 • Impianto “B” per euro 15.000, ammortizzato per 12.000 • Impianto “C” per euro 30.000, ammortizzato per 24.000; con le “vecchie” rivalutazioni vi era il vincolo di dover rivalutare tutti i tre gli impianti, con la “nuova” rivalutazione è possibile anche rivalutare il singolo impianto (ovvero due dei tre).

EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione può essere solo civilistica e quindi senza nessun riconoscimento fiscale e “disallineamento” assorbito con il recupero fiscale della differenza tra ammortamenti civilistico e fiscale (iscrizione della fiscalità differita a riduzione della riserva di rivalutazione) o con effetti fiscali. Ai fini della deduzione delle quote di ammortamento gli effetti decorrono già dall’esercizio 2021 (anche ai fini “plafond” deduzione spese di manutenzione ordinaria ex art. 102, co. 6, TUIR, nonché per test di operatività società di comodo) mentre ai fini della determinazione della plusvalenza e/o minusvalenza, gli effetti decorrono solamente dal quarto esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2024).

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

La riserva di rivalutazione incrementa il patrimonio netto della società con conseguente “aiuto” per la copertura di eventuali perdite che si potranno generare anche a causa del Covid-19 (le previsioni del D.L. n. 23/2020 di “disattivazione” degli obblighi civilistici di copertura perdite eccedenti il capitale sociale cesseranno dal 2021).

La riserva di rivalutazione deve essere iscritta al netto dell’imposta sostitutiva del 3% (laddove la rivalutazione sia eseguita con effetti fiscali).

Il saldo attivo di rivalutazione, ai fini civilistici, può essere:

• imputato a capitale (previa delibera dell’assemblea straordinaria);

• distribuito ai soci;

• utilizzato a copertura perdite.  

I vincoli da rispettare per la distribuzione ai soci (art. 2445, co. 2 e 3, c.c.) sono:

• l’avviso di convocazione dell’assemblea (in sede ordinaria) che delibera la distribuzione, deve indicare le ragioni e le modalità della distribuzione medesima;

• la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dall’iscrizione al registro imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Mentre i vincoli da rispettare per la copertura perdite sono i seguenti:

• non si possono distribuire utili sino a quando la riserva stessa non sia stata reintegrata o ridotta con apposita delibera dell’assemblea straordinaria;

• in caso di riduzione della riserva la delibera dell’assemblea straordinaria di fatto ratifica la scelta dei soci;

• OIC n. 3: tale riduzione non è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 2445, co. 2 e 3, c.c.

Il regime fiscale della riserva con rivalutazione solo civilistica è il seguente:

• riserva di utili non in sospensione d’imposta (soggetta alla presunzione di distribuzione ex art. 47 Tuir);

• in caso di distribuzione da parte di una società di capitali è tassata solo in capo ai soci (dividendo);

• in caso di distribuzione da parte di una società di persone (o di un’impresa individuale) non si ha alcuna conseguenza fiscale (C.M. n. 22/E/2009), nemmeno ai fini del costo fiscale della partecipazione;

• per le S.r.l. che hanno rivalutato in regime di trasparenza fiscale valgono le stesse regole delle società di persone (C.M. n. 22/E/2009).

Mentre il regime fiscale della riserva con rivalutazione fiscale è il seguente:

• riserva in sospensione d’imposta “moderata” (che opera solo in caso di distribuzione ai soci e non per altri utilizzi);

• in caso di distribuzione, in capo alla società l’importo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito imponibile, e alla società stessa è attribuito un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva pagata;

• in caso di utilizzo per copertura perdite non è tassata (salvo risposta ad interpello n. 316/2019 in caso di copertura disavanzo di fusione);

• in capo ai soci l’importo distribuito è tassato come dividendo;

• per le società di persone l’imposizione avviene per trasparenza sui soci (con scomputo del credito d’imposta in capo ai soci stessi).  

L’AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO

Ai sensi dell’art. 110, co. 3, D.L. n. 104/2020 il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con pagamento di imposta sostitutiva Ires/Irpef ed Irap del 10%. È consentito anche l’affrancamento parziale.

LIMITE MASSIMO DI RIVALUTAZIONE

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, Legge 342/2000 vi sono due alternative per determinare il valore di rivalutazione e sono le seguenti:

• valore “corrente” del bene (determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati);

• valore “interno”, determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell’effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa.

Il limite massimo di rivalutazione ai sensi dell’OIC 16 di un’immobilizzazione materiale è il valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa. Se il valore rivalutato risulta negli esercizi successivi eccedente quello recuperabile, è necessario svalutare il valore del bene con imputazione a conto economico. Una volta determinato il limite massimo, la rivalutazione può attestarsi ad un valore intermedio, non è richiesta la redazione di perizie di stima anche se è consigliabile valutarne l’opportunità in alcuni casi. È possibile rivalutare anche beni già oggetto di precedenti rivalutazioni.

Con il richiamo all’art. 11 della Legge n. 342/2000, nonché del D.M. n. 162/2011, la rivalutazione può avvenire con uno dei seguenti tre metodi:

1) rivalutazione del solo costo storico;

2) rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento;

3) riduzione del fondo ammortamento.

METODI DI RIVALUTAZIONE

Solamente il metodo della rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento mantiene inalterato il periodo residuo dell’ammortamento (documento OIC n. 7: la rivalutazione non determina un mutamento della vita utile del bene). La legge offre ampia libertà di scelta del metodo di rivalutazione per ogni singolo bene rivalutato. Se i beni vengono ceduti, assegnati ai soci, o comunque “realizzati”, nel periodo di “moratoria”, si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 3, co. 3 e 4, del D.M. 19.4.20021, n. 86 e cioè, al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva pagata sui beni ceduti, l’ammontare dell’imposta sostitutiva è portato ad aumento del saldo attivo di rivalutazione in misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni e dalla data di cessione dei beni il saldo attivo di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ceduti, non è più in sospensione d’imposta.

Esempio: area fabbricabile rivalutata per 100 (costo ante rivalutazione zero) ceduta prima del 31.12.2023:

• imposta sostitutiva 3;

• riserva di rivalutazione 97;

• credito d’imposta pari a 3;

• incremento riserva per l’importo di 3 (riserva 100);

• riserva di rivalutazione “libera” per 100;

• plusvalenza contabile calcolata a partire da 100;

• plusvalenza fiscale calcolata a partire da zero.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 3% (anche per i terreni e le partecipazioni) e deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte dovute per il 2020, e le due successive con scadenza rispettivamente con il termine di versamento a saldo delle imposte 2021 e 2022.

Le stesse scadenze devono essere osservate nel caso di affrancamento della riserva di rivalutazione con pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%.

OBBLIGHI INFORMATIVI

La rivalutazione impatta nell’informativa da fornire in nota integrativa in relazione ai seguenti aspetti:

• criteri di valutazione (art. 2427, n. 1);

• movimenti delle immobilizzazioni (art. 2427, n. 2);

• natura e utilizzazioni delle voci di patrimonio netto (art. 2427, n. 7-bis);

• eventuale fiscalità differita (art. 2427, n. 14).

La relazione sulla gestione deve contenere le seguenti informazioni:

• la congruità dei valori utilizzati ai fini della rivalutazione;

• l’effetto della rivalutazione sugli indicatori di risultato.

Il collegio sindacale deve indicare nella relazione al bilancio i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione stessa non ecceda i limiti di legge In presenza dell’organo di revisione distinto dal collegio sindacale, anche nella relazione dell’organo di revisione devono essere fornite le predette attestazioni.

RIALLINEAMENTO

L’art. 110 del D.L. 104/2020 prevede anche la possibilità di riallineare i maggiori valori contabili iscritti in bilancio anche ai fini fiscali (ad esempio generati da precedenti operazioni straordinarie). L’imposta sostitutiva è del 3% sul differenziale di valore presente al 31 dicembre 2020 (ma i beni devono essere presenti anche nel bilancio 2019).

I beni riallineabili sono le immobilizzazioni materiali ed immateriali e il riallineamento da eseguire per l’intero “delta” tra valore civilistico e fiscale. Il riallineamento è eseguibile anche per il singolo bene con apposizione del vincolo di sospensione d’imposta in una riserva presente in bilancio. Anche gli effetti del riallineamento si avranno già dal 2021 per ammortamenti, e dal 2024 per plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione.

RIVALUTAZIONE GRATUITA

L’art. 6-bis del D.L. n. 23/2020 prevede, per le imprese del settore alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni senza pagamento di imposta sostitutiva. Tale rivalutazione può essere eseguita alternativamente nel bilancio al 31.12.2020, nel bilancio al 31.12.2021 (o in parte in entrambi i bilanci).

Il maggior valore rivalutato ha effetto immediato per gli ammortamenti, mentre per plus/minus l’effetto è differito al 2024 (ovvero al 2025 se la rivalutazione avviene nel bilancio chiuso al 31.12.2021). Il saldo attivo di rivalutazione rimane in sospensione d’imposta.

Fonte: Dispensa Giuffrè Francis Lefevbre a cura del Dott. Cerato Sandro

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