SOVRAINDEBITAMENTO – PIANO DEL CONSUMATORE – OMESSA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO – DIVIETO DEL FINANZIATORE DI PRESENTARE OPPOSIZIONE ALL’OMOLOGA

Nell’ipotesi in cui i creditori che hanno proposto opposizione all’omologa, non abbiano provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore, tanto che risulta decisamente inadeguato il rapporto rata/reddito indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, trova applicazione il disposto del riformato art. 12 bis comma 3 bis della Legge n. 3/12, secondo il quale “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento, o il suo aggravamento, o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. 

Fonte: il Caso.it