UTILIZZO DELL’IMMAGINE DI PERSONE NELLE ATTIVITÀ AZIENDALI: LIMITI LEGALI E OBBLIGHI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

L’utilizzo dell’immagine di un lavoratore nelle attività aziendali presenta rilevanti implicazioni sia sotto il profilo del diritto all’immagine sia sotto quello della protezione dei dati personali.

Quando una fotografia o un video consentono di identificare una persona fisica, l’immagine costituisce infatti un dato personale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il suo utilizzo integra un trattamento di dati personali. Ne consegue che la pubblicazione di immagini su siti web aziendali, social network, brochure, newsletter o materiali promozionali deve rispettare contemporaneamente due piani normativi: da un lato il diritto all’immagine previsto dall’art. 10 del Codice civile e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, dall’altro i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal GDPR.

 

Dal punto di vista operativo, le aziende possono utilizzare immagini di persone identificabili solo in presenza di una base giuridica valida, correttamente individuata nel consenso dell’interessato, il quale deve essere libero, specifico, informato e documentabile, e deve indicare chiaramente le finalità del trattamento, i canali di diffusione dell’immagine e, preferibilmente, la durata della pubblicazione. Non è sufficiente acquisire un’autorizzazione generica alla pubblicazione delle fotografie.

Se l’immagine viene utilizzata per finalità diverse da quelle dichiarate o su canali non previsti (ad esempio uso promozionale di una foto inizialmente raccolta per finalità istituzionali), il trattamento può diventare illecito sia sotto il profilo della protezione dei dati personali sia sotto quello del diritto all’immagine.

La diffusione non autorizzata dell’immagine può comportare diverse conseguenze. Sotto il profilo del trattamento di dati personali, l’interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR – tra cui il diritto alla cancellazione e alla limitazione del trattamento – e può presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali. Parallelamente, sotto il profilo civilistico, può essere richiesta la rimozione dell’immagine e il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto all’immagine.

La giurisprudenza ha chiarito che l’utilizzo dell’immagine senza consenso può dar luogo anche al risarcimento del danno non patrimoniale quando la diffusione incide sulla sfera personale dell’interessato. Se l’immagine è utilizzata in contesti commerciali o pubblicitari, può inoltre essere richiesto il risarcimento del danno patrimoniale, spesso calcolato sulla base del cosiddetto “prezzo del consenso”, cioè il compenso che sarebbe stato richiesto per autorizzarne l’utilizzo.

Per le aziende ciò implica la necessità di integrare la gestione delle immagini all’interno delle procedure di compliance: raccolta preventiva di liberatorie coerenti con i requisiti dell’art. 5 del GDPR, informativa sul trattamento delle immagini e verifica che l’utilizzo concreto delle fotografie sia conforme alle finalità per cui il consenso è stato raccolto. In assenza di tali accorgimenti, anche la pubblicazione di immagini apparentemente innocue può configurare un trattamento illecito di dati personali e una violazione del diritto all’immagine.