Tra i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese, del Modello Redditi 2022, vanno ricompresi quelli relativi:
- Agli investimenti in beni strumentali “2020”, disciplinati dall’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019;
- Agli investimenti in beni strumentali “2021”, disciplinati dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020;
a cui sono associati specifici codici.
Per quanto riguarda i primi, i contribuenti che hanno effettuato investimenti in:
- Beni materiali nuovi generici, a cui corrisponde un credito d’imposta pari al 6% con limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni;
- Beni materiali nuovi Industria 4.0 (Tabella A della 232/2016), a cui corrisponde un credito d’imposta pari al 40%/60% (rispettivamente per investimenti fino a euro 2,5 milioni e da euro 2,5 milioni a euro 10 milioni).
- Beni immateriali nuovi Industria 4.0 (Tabella B della 232/2016), a cui corrisponde un credito d’imposta pari al 15% con limite massimo di costi ammissibili pari a euro 700.000.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 qualora sia stato accettato l’ordine dal venditore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% entro il 15 novembre 2020 (anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina di cui alla L. 178/2020), devono compilare la Sezione I del quadro RU indicando:
- Al rigo RU1, a campo 1 la descrizione del credito e nel capo 2 il relativo codice, ovvero:
1. “H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 188, L. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B L. 232/2016), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, utilizzando il codice tributo “6932”.
2. “2H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato A L. 232/2016) il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6933”.
3. “3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma articolo 1, comma 190, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato B L. 232/2016), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6934”.
- Al rigo RU2, il credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione Modello Redditi 2021.
- Al rigo RU3, l’eventuale credito d’imposta ricevuto quali soci di società trasparenti, beneficiari di trust, cessionari e, nel caso di operazioni straordinarie, va compilato dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa.
I dati del credito d’imposta ricevuto devono inoltre essere esposti nella sezione VI-A – Crediti d’imposta ricevuti.
- Al rigo RU5 col. 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.
In tal caso va compilato anche il rigo RU 120 nella sezione IV, indicando il relativo ammontare dell’investimento nella:
1. Colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188;
2. Colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189;
3. Colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 190.
- Al rigo RU6, il credito d’imposta utilizzato in compensazione con il Modello F24 nel periodo d’imposta 2021.
- Al rigo RU8, l’ammontare del credito versato con mod. F24 nel 2021 e fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione, a seguito della sua rideterminazione o ravvedimento.
- Al rigo RU10, l’ammontare del credito d’imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei trust.
- Al rigo RU12, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6 e RU10.
La casella 1 va barrata nel caso in cui, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta (ad esempio, in caso di revoca o di decadenza), l’importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi.
Va infine evidenziato che, non essendo il credito d’imposta in commento qualificato come Aiuto di Stato, non va indicato nel relativo Quadro RS.
Fonte:
https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2022-06-20_il-quadro-ru-e-gli-investimenti-in-beni-strumentali-prima-parte.pdf
A cura di: