ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE: D.M. 2 SETTEMBRE 2021

Tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, come indicato all’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., vi è la nomina degli addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, anche chiamati “addetti al servizio antincendio”.

Gli stessi, ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto, devono frequentare degli appositi corsi di formazione e di aggiornamento. Il nuovo Decreto del Ministro degli Interni “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” del 2 settembre 2021, presenta il “nuovo” percorso formativo degli addetti antincendio.

La formazione (e l’aggiornamento) degli addetti antincendio e gestione emergenze

Come previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale oggetto del presente articolo, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti secondo quanto previsto nell’allegato III.

Per le attività elencate all’allegato IV del D.M. 2 settembre 2021, gli addetti alla gestione delle emergenze devono, inoltre, conseguire l’attestato di idoneità tecnica presso il comando dei vigili del fuoco.

Al comma 5. viene poi specificato che l’aggiornamento degli addetti deve avere cadenza almeno quinquennale. I corsi possono essere svolti dal comando dei vigili del fuoco o da docenti qualificati in possesso di specifici requisiti, elencati al comma 6.

Contenuti minimi dei corsi di formazione e modalità di erogazione

I contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio e alla gestione delle emergenze dipendono essenzialmente dal rischio associato alla tipologia di attività lavorativa.

Sono infatti individuati tre gruppi, in base alla complessità dell’attività svolta e al livello di rischio:

1. Attività rischio alto (livello 3). Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a. Stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b. Fabbriche e depositi di esplosivi;

c. Centrali termoelettriche;

d. Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e. Impianti e laboratori nucleari;

f. Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g. Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h. Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 e metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i. Interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j. Alberghi con oltre 200 posti letto;

k. Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno e case di riposo per anziani;

l. Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m. Uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n. Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o. Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p. Stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo. Sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.

Il corso di formazione, per queste attività, ha una durata di 16 ore, compresa la verifica di apprendimento, suddivise in 12 ore di formazione teorica e 4 ore di esercitazioni pratiche. L’aggiornamento ha invece una durata di 8 ore (5 teoriche e 3 pratiche).

2. Attività rischio medio (livello 2). Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a. I luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b. I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto”.

Il corso di formazione, per queste attività, ha una durata di 8 ore, compresa la verifica di apprendimento, suddivise in 5 ore di formazione teorica e 3 ore di esercitazioni pratiche. L’aggiornamento ha invece una durata di 5 ore (2 teoriche e 3 pratiche).

3. Attività rischio basso (livello 1). Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Il corso di formazione, per queste attività, ha una durata di 4 ore, compresa la verifica di apprendimento, suddivise in 2 ore di formazione teorica e 2 ore di esercitazioni pratiche. L’aggiornamento ha invece una durata di 2 ore (esercitazioni pratiche).

La parte teorica può essere svolta anche in modalità FAD (Formazione a Distanza).

Il D.M. 2 settembre 2021 entrerà in vigore a partire dal 4 ottobre 2022 (un anno dopo la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale), ma attualmente rimane, comunque, in vigore il D.M. 10 marzo 1998 che disciplina la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla gestione delle emergenze.  

La BE FAST srl organizza periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento specifici per le diverse classi di rischio prevendendo la parte teorica svolta in aula con docenti qualificati e una parte pratica con prova di spegnimento svolta all’esterno con personale esperto.