PARZIALE E TEMPORANEA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE DI CONSENTIRE L’USO DEI LOCALI SECONDO LA DESTINAZIONE DEDOTTA IN CONTRATTO

Tribunale Roma, 29 Maggio 2020. Est. Miccio.

L’art. 91, comma 1, del decreto c.d. Cura Italia del 17 marzo 2020, nella parte in cui prevede una “esclusione di responsabilità del debitore”, incide sull’obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal tardivo o mancato adempimento, ma non lo libera dai propri obblighi contrattuali.

Nell’ambito di un rapporto di locazione, la citata norma non consente dunque di incidere sull’obbligazione di pagamento del canone, nell’ipotesi in cui il conduttore sia stato costretto a sospendere l’attività d’impresa, soluzione che può invece essere reperita nel combinato disposto degli artt. 1256 c.c. e 1464 c.c.

In tal caso ricorre difatti un’ipotesi di impossibilità della prestazione della parte affittante che si caratterizza per essere:

a) parziale: laddove la prestazione del locatore è divenuta impossibile quanto all’obbligo di consentire all’affittuario l’esercizio del diritto a svolgere l’attività ma è rimasta possibile quanto alla concessione del diritto di fruire dei locali per altri usi;

b) temporanea: perché l’inutilizzabilità del ramo di azienda affittato per la vendita al dettaglio è stata limitata per il periodo durante il quale le autorità hanno impedito lo svolgimento dell’attività per far fronte all’emergenza Covid-19.

Fonte: articolo tratto da: il Caso.it