In sede di reclamo avverso l’ordinanza che ha negato le misure protettive nella composizione negoziata, è ammissibile la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, con conseguente temporanea ripresa di efficacia delle misure protettive.
La sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di rigetto, comporta la reviviscenza delle misure protettive di cui all’art. 18, comma 3, CCII, nelle more della decisione collegiale sul reclamo.
Il grave pregiudizio idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’ordinanza impugnata può consistere nella compromissione del buon esito delle trattative della composizione negoziata.
Disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato, il reclamo deve essere assegnato a un relatore e deve essere fissata l’udienza di comparizione delle parti per la decisione collegiale.
Fonte: Il Caso.it