AL VIA L’INCENTIVO PER I DATORI DI LAVORO PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 30

La nuova misura incentivante assunzioni stabili di giovani, come prevista dal “Decreto Lavoro”, consiste in un vero e proprio rimborso delle spese sostenute a titolo di retribuzione dal datore di lavoro che assume o stabilizza un rapporto a termine, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 27, D.L. n. 48/2023).

È prevista l'adozione di un apposito decreto dell'ANPAL con cui l'Agenzia provvede alla ripartizione regionale delle risorse che costituisce limite di spesa.

Sono da ritenersi esclusi dall’applicabilità dell’incentivo i rapporti di lavoro domestico e il contratto di lavoro intermittente.

Durata dell’agevolazione

L’incentivo è riconosciuto per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023.

I giovani da assumere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. 30 anni di età non compiuti;

b. Non impiegati né inseriti in corsi di studi o di formazione (condizione di NEET);

c. Essere registrati al programma Garanzia Giovani, attuativo in Italia del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Oltre ai suddetti requisiti, in forza del rinvio operato dall’articolo 27 del “Decreto Lavoro” al Regolamento (UE) n. 651/2014 che definisce le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati, nonché dell’espressa previsione di cui all’articolo 4 del decreto n. 189 dell’ANPAL per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

a. Il giovane sia privo d’impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017.

b. Il giovane non sia in possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma d'istruzione e formazione professionale.

c. Il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito.

d. Il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Cumulabilità con gli sgravi contributivi

Il beneficio è cumulabile con:

- Lo sgravio giovani triennale parziale strutturale (art. 1, comma 114, secondo periodo, della legge n. 205/2017).

- Lo sgravio giovani totale della durata di 3 o 4 anni (art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022), di applicazione transitoria.

- Altre agevolazioni contributive (ad esempio decontribuzione Sud).

In caso di cumulo, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Permangono alcuni dubbi interpretativi rispetto ai quali è necessario che diano risposta i prossimi interventi di prassi.

In particolare, a parere di chi scrive, in caso di applicazione dell’incentivo per intero, dunque in esclusione del cumulo con gli sgravi contributivi, sarà comunque possibile applicare eventuali agevolazioni contributive compatibili con il tipo di assunzione per i periodi residui al termine dei 12 mesi d'incentivo (ad esempio decontribuzione Sud).

Appare, inoltre, presumibile, ritenere che la contribuzione INPS, per il periodo di applicazione dell’incentivo, dovrà essere versata sulla retribuzione al netto dell’incentivo retributivo o sulla retribuzione intera.

 

Esempio di calcolo:

 

Assunzione a tempo indeterminato di un giovane Under 30 al primo impiego stabile:

- CCNL metalmeccanico artigianato - liv. 3;

- Retribuzione mensile: 1.476,25 euro;

- Contribuzione INPS: 404 euro. 

Applicando il nuovo incentivo ex “Decreto Lavoro” in misura intera per 12 mesi, la retribuzione si riduce a 1.476,25 - (1.476,25*60%) = 591 euro e, conseguentemente, la contribuzione INPS scende a 113 euro, mentre quella INAIL scende a 38 euro.

Nei restanti periodi, fino al 31 dicembre 2029 previa autorizzazione UE, il datore di lavoro può applicare la decontribuzione Sud sulla contribuzione dovuta a INPS nella misura ordinaria: 30% fino a tutto il 2025, 20% per 2026 e 2027, 10% per 2028 e 2029.

Procedura di fruizione

La procedura per la richiesta dell'incentivo prevede una serie di termini da osservare attentamente poiché perentori:

1. Presentazione di apposita richiesta telematica all'INPS.

2. Entro 5 giorni: ricevimento da parte dell’INPS di una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di un’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Il riconoscimento avviene in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Entro 7 giorni dalla comunicazione ricevuta: assunzione del lavoratore.

4. Entro 7 giorni dalla comunicazione ricevuta: comunicazione all'INPS, sempre invia telematica, dell'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo.

In caso di mancato rispetto dei termini perentori, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- Possesso del DURC;

- Regolarità con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- Rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.

 

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/01/assunzioni-giovani-under-30-via-incentivo-datori-lavoro

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