AZIONE REVOCATORIA AI SENSI DELL’ART. 67, COMMA 2, L.F – CONSECUZIONE TRA PLURALITÀ DI PROCEDURE – LATO TEMPORALE NON IRRAGIONEVOLE – COINCIDENZA STATO DI CRISI CON QUELLO D’INSOLVENZA

TRIBUNALE PADOVA, 21 GIUGNO 2023. EST. STOCCO.

Ove si accerti a posteriori, che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato preventivo, in realtà coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della sentenza di dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda di concordato preventivo.

Tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui, tra le diverse fasi, sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure.

Nel caso concreto, il Tribunale ha fatto retroagire gli effetti della sentenza di fallimento del 28/9/2020 alla data del 7/12/2018 di pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo.

 Fonte: il Caso.it