BONUS EDILIZI: COMUNICAZIONE DI OPZIONE ENTRO LA FINE DI NOVEMBRE (PAGANDO 250 EURO)

La comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi del credito di imposta relativo alla detrazione spettante, ex art. 121 del D.L. 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi “edilizi” nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, deve essere presentata entro il 31 marzo 2023 (il termine è stato da ultimo prorogato dall’art. 3 comma 10-octies del D.L. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe”).

A norma dell’art. 121 comma 7 del D.L. 34/2020, le modalità di esercizio delle opzioni sono recate attualmente dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (come modificato da ultimo Provvedimento 10 giugno 2022 n. 202205).

Non impattano sulle comunicazioni che devono essere presentate entro il 31 marzo 2023, poiché riferite a spese sostenute nel 2022 per interventi che sono iniziati per lo meno nel corso dell’anno 2022 (le novità introdotte dal D.L. 11/2023 in corso di conversione in legge).

A decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), l’art. 2 comma 1 di suddetto decreto ha precluso la possibilità di esercitare l’opzione ex art. 121 del D.L. 34/2020, prevedendo una clausola di salvaguardia che consente di esercitare l’opzione anche successivamente a succitata data se i titoli abilitativi sono stati presentati entro il 16 febbraio 2023.

I soggetti che non riusciranno a presentare la comunicazione di opzione per sconto o cessione dei bonus edilizi relativi alle spese del 2022 entro il 31 marzo, potranno comunque farlo entro il 30 novembre 2023, pagando una sanzione pari a 250 euro.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 6 ottobre 2022 n. 33, oltre a fornire le indicazioni su come correggere gli errori commessi nella fase di compilazione della comunicazione di opzione, ha confermato che anche per detto adempimento può applicarsi l’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012.

Con riguardo specifico alla comunicazione di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, la circolare n. 33/2022 precisa che la “remissione in bonis” trova applicazione qualora al contempo:

- Il contribuente presenti tutti i requisiti per poter beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione, ex art. 121 del D.L. 34/2020.

- Il cedente ed il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (in particolare se l’esercizio dell’opzione risulta da un accordo o da una fattura precedenti il termine di invio della comunicazione).

- Non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione.

- Sia contestualmente versata la misura minima della sanzione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 471/97 (pari a 250 euro) tramite Modello F24 “Elementi Identificativi” (ELIDE), indicando il codice tributo “8114” e seguendo le indicazioni di compilazione recate dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 58 dell’11 ottobre 2022.

In presenza di suddetti requisiti, è consentito l’invio telematico della comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di trasmissione dell’opzione.

Dunque, per le spese sostenute nel 2022, il 30 novembre 2023 rappresenta il termine entro cui deve essere presentata la comunicazione (ex art. 121) aderendo alla “remissione in bonis”.

Termine che vale sia per i soggetti “solari”, sia per le persone fisiche che presentano oltre al Modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2023, anche il 730/2023.

Per “termine di presentazione si intende quello ordinario di presentazione del Modello UNICO” come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 settembre 2012 n. 38 (§ 1.2).

Fonte: https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_946133_comunicazioni_di_opzione_dei_bonus_edilizi_entro_fine_novembre.aspx

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