BONUS MAMME 2024: BUSTA PAGA CON ESONERO CONTRIBUTIVO, ECCO LE LINEE GUIDA DELL’INPS

Bonus mamme 2024, parte l’applicazione dell’esonero contributivo in busta paga.

Il 31 gennaio l’INPS ha pubblicato l’attesa circolare con le istruzioni operative per l’applicazione dellesonero contributivo del 100%, riconosciuto per un massimo di 3.000 euro annui, pari quindi a 250 euro al mese.

Indicazioni particolarmente attese al fine di dare il via all’applicazione dell’agevolazione contributiva, che chiamano ora in causa consulenti e datori di lavoro, tenuti a riconoscere il bonus in busta paga spettante dal 1° gennaio 2024 e fino al termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Non solo: per il riconoscimento del bonus alla lavoratrice è richiesto di comunicare al datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali degli stessi.

Una comunicazione vincolante ai fini dell’accesso alla misura e che a breve potrà essere trasmessa direttamente all’INPS mediante un applicativo in fase di messa a punto.

Hanno diritto all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024 le lavoratrici madri titolari di rapporto a tempo indeterminato, secondo requisiti differenziati e che per l’anno in corso prevedono un accesso più ampio all’agevolazione.

Nello specifico, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 l’esonero contributivo del 100%, fino a 3.000 euro annui, sarà riconosciuto alle lavoratrici madri con almeno di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni.

Per il biennio successivo, l’applicazione del bonus in busta paga sarà riconosciuta alle madri di 3 o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

A beneficiarne le lavoratrici dipendenti sia del settore pubblico che di aziende private, compreso il settore agricolo. Restano invece escluse le madri che lavorano in ambito domestico.

Sul fronte dell’importo riconosciuto in busta paga, il valore massimo di 3.000 euro sarà riparametrato su base mensile e, sostanzialmente, si avrà diritto ad un massimo di 250 euro al mese.

In caso di rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia dovrà essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Le stesse soglie di cui sopra si applicano anche in caso di lavoro part-time e, in caso di più rapporti di lavoro, l’esonero potrà essere applicato su ciascuno di questi.

In ogni caso, ai fini dell’applicazione del bonus in busta paga sarà rilevante la data di perfezionamento del requisito relativo alla presenza di 2, 3 o più figli.

Così come illustrato nella circolare INPS:

- Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di 3 o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.

- Nel caso in cui il requisito dell’essere madre di 3 o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

- Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di 2 figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.

- Nel caso in cui il requisito dell’essere madre di 2 figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Indicazioni di dettaglio anche sulla cessazione dell’agevolazione, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2026 ma legata al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, o del decimo anno di età in relazione alle regole previste per l’anno in corso.

Il bonus mamme cesserà i suoi effetti:

- Nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026.

- Nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Dall’INPS arriva in ogni caso la conferma dell’alternatività del bonus per le madri lavoratrici con il taglio del cuneo contributivo previsto perla generalità dei dipendenti.

La cessazione delle condizioni per l’applicazione dell’esonero per le madri lavoratici sarà seguito dalla staffetta con il bonus sui contributi IVS, nel rispetto delle condizioni previste e in particolare in presenza di una retribuzione imponibile mensile non superiore alla soglia di 2.692 euro.

 

Ampio spazio è dedicato nella circolare INPS del 31 gennaio ai requisiti per il riconoscimento dell’agevolazione.

In riferimento sia alle condizioni previste per il 2024 che a quelle relative al 2025 e al 2026, l’INPS specifica che il requisito si intende soddisfatto al momento della nascita del secondo o del terzo figlio e si cristallizza alla medesima data, senza impatti in caso di eventi come la fuoriuscita di uno di questi dal nucleo familiare, di non convivenza o nell’ipotesi di affidamento esclusivo al padre.

Appare quindi utile soffermarsi su alcuni degli esempi forniti dall’Istituto:

- La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di 3 figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025.

- La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di 2 figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024.

- La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di 1 figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024.

L’esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024.

Da evidenziare anche le regole specifiche in caso di nascita del terzo figlio nel corso del 2025.

Così come riportato dall’INPS, in caso di lavoratrice madre di 2 figli alla data del 1° agosto 2024 e nell’ipotesi di gravidanza del terzo figlio in corso, con nascita prevista a marzo 2025, si avrà diritto all’esonero in misura piena nell’anno in corso. Ci sarà poi uno stop dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025, per poi ripartire con il riconoscimento dell’agevolazione dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026.

In chiusura, l’INPS tenta di placare la discussione sorta in merito al ritardo nella pubblicazione delle istruzioni operative per l’applicazione del bonus contributivo.

Il taglio del 100% dei contributi potrà avvenire già da gennaio 2024, ricorrendo tutte le condizioni previste.

In che modo?

In parallelo agli adempimenti previsti per i datori di lavoro, anche le lavoratrici saranno tenute a rispettare specifiche regole e in particolare dovranno comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali degli stessi.

Conseguentemente, i datori di lavoro potranno esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante.

Una modalità alla quale si affiancherà la possibilità per le lavoratrici di comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli.

L’applicativo sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e sarà reso noto mediante apposito messaggio.

Fonte:

https://www.informazionefiscale.it/Bonus-mamme-2024-esonero-contributi-busta-paga-istruzioni-INPS

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