Il rispetto del procedimento previsto dall’art. 22 CCII è la condizione necessaria e sufficiente per derogare non solo al disposto dell’art. 2560 c.c., ma per dare stabilità e definitività alla vendita ai sensi dell’art. 24 CCII, anche in caso di futuro insuccesso della composizione negoziata, e sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali, ivi compresa la liquidazione giudiziale.
L’individuazione delle parti interessate da sentire, a norma del comma 2 dell’art. 22 CCII, deve tenere in considerazione il percorso di risanamento individuato dall’imprenditore all’interno del quale la cessione si colloca. Sono, pertanto, interessati dalla richiesta i creditori con cui l’impresa sta trattando e sulla ricerca dell’accordo con i quali è fondato il piano di risanamento.
La necessità di verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente, è stato assolto nella fattispecie mediante l’invito del giudice all’espletamento della procedura competitiva finalizzata alla selezione dell’acquirente.
Essendo decorso il termine massimo delle misure protettive la società, può ricorrere allo strumento negoziale del deposito del prezzo ex art. 1, co. 63 lett. c) della legge 147/2013, presso il notaio rogante l’atto di cessione, al fine di proteggere gli interessi delle parti coinvolte, al fine di tutelare le somme da incassare al momento del trasferimento dalle eventuali aggressioni patrimoniali e permettendo la realizzazione del progetto di risanamento.
Fonte: Il Caso.it