In tema di cessione di azienda, i debiti relativi a contratti in cui il cessionario è subentrato ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., ancorché maturati prima della cessione, non sono soggetti alla disciplina dell'art. 2560, comma 2, cod. civ., in quanto la responsabilità del cessionario si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della corte di merito, che aveva erroneamente ritenuto che i debiti relativi al mancato pagamento dei premi delle due polizze, maturati prima della cessione dell'azienda, fossero debiti scaduti ai sensi dell'art. 2560, comma 2, cod. civ.
La Corte ha invece stabilito che tali debiti, essendo relativi a contratti in cui l'affittuaria era subentrata, fuoriescono dal regime dell'art. 2560 cod. civ. e sono riferibili anche all'affittuaria per effetto del suo subentro nelle due polizze.
Fonte: Il Caso.it