CESSIONE IN BLOCCO E ONERE DELLA PROVA IN ORDINE ALL'INCLUSIONE DEL CREDITO NELL’OPERAZIONE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 22 FEBBRAIO 2022, N. 5857

In materia di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti, è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere probatorio di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a stare in giudizio, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Fonte: il Caso.it