SOVRAINDEBITAMENTO E PREDEDUZIONE DEL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA CHE ASSISTE AL DEBITORE

TRIBUNALE DI PAVIA, 1° MARZO 2021, EST. ROCCA

In riferimento alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, tenuto conto che, secondo l’opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, va riconosciuta la prededuzione del compenso del professionista da calcolarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l’attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura.

I compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori in base al D.M. 202/2014.

In ipotesi di pendenza, al momento dell’apertura della liquidazione, di procedura esecutiva a carico del sovraindebitato, il liquidatore deve valutare attentamente, fornendo adeguata motivazione, la scelta di non subentrare nell’esecuzione individuale, alla stregua del criterio del massimo interesse per il ceto creditorio.

In caso di subentro, il liquidatore dovrà munirsi di difensore laddove non sia egli stesso un avvocato, mentre la dichiarazione di improcedibilità può essere richiesta al G.E. (Giudice dell'Esecuzione) senza necessità di difensore.

Fonte: ilCaso.it