COMPOSIZIONE NEGOZIATA - CESSIONE DELL’AZIENDA - GIUDIZIO PROGNOSTICO COMPARATIVO PER MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

TRIBUNALE PARMA, 16 GENNAIO 2026. EST. VERNIZZI.

La valutazione del giudice sull’istanza di autorizzazione alla cessione, deve essere compiuta mediante un giudizio prognostico comparativo tra lo scenario derivante dal compimento dell’atto, e quello conseguente al suo mancato compimento, avuto riguardo all’interesse del ceto creditorio.


La continuità aziendale, nel contesto della composizione negoziata, non deve necessariamente assicurare una soddisfazione dei creditori superiore a quella liquidatoria, essendo sufficiente che non determini un risultato penalizzante rispetto allo scenario concorsuale alternativo.


La cessione di un ramo d’azienda è autorizzabile quando risulti coerente con il progetto di risanamento coltivato nel corso delle trattative e funzionale al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore.

Fonte: Il Caso.it