La valutazione del giudice sull’istanza di autorizzazione alla cessione, deve essere compiuta mediante un giudizio prognostico comparativo tra lo scenario derivante dal compimento dell’atto, e quello conseguente al suo mancato compimento, avuto riguardo all’interesse del ceto creditorio.
La continuità aziendale, nel contesto della composizione negoziata, non deve necessariamente assicurare una soddisfazione dei creditori superiore a quella liquidatoria, essendo sufficiente che non determini un risultato penalizzante rispetto allo scenario concorsuale alternativo.
La cessione di un ramo d’azienda è autorizzabile quando risulti coerente con il progetto di risanamento coltivato nel corso delle trattative e funzionale al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore.
Fonte: Il Caso.it