COMPOSIZIONE NEGOZIATA CRISI D’IMPRESA – MISURE PROTETTIVE ERGA OMNES

TRIBUNALE MILANO, 26 GENNAIO 2022. EST. PASCALE

Poiché le misure protettive previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 118/2021 convertito in legge n. 147/2021 inerenti la composizione negoziata della crisi di impresa, hanno lo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione delle trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata, le stesse possono essere disposte anche in assenza di iniziative cautelari od esecutive, e prevedere che i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi d'impresa, non possano a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'istante o sui beni, e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possano acquisire diritti di prelazione se non concordati preventivamente con il debitore istante.

Fonte: il Caso.it