COMPOSIZIONE NEGOZIATA CRISI D’IMPRESA: MISURE PROTETTIVE, FINALITÀ E VALUTAZIONE DINAMICA DELLA MERITEVOLEZZA

TRIBUNALE ROMA, 21 NOVEMBRE 2022. EST. COTTONE.

Le misure di protezione di cui all'art. 18 CCI hanno la funzione di evitare che l'iniziativa di un singolo creditore possa pregiudicare lo svolgimento delle trattative, e provocare la dispersione delle potenzialità economiche dell'impresa anche per il tramite e con l'apporto di finanza esterna.

Il tribunale, nel confermare le misure protettive previste dall'art. 18 del CCI, deve bilanciare gli interessi del ceto creditorio, e l’interesse alla conservazione del valore e delle potenzialità reddituali dell'impresa in crisi, tenendo conto che il sistema disegnato dal nuovo codice della crisi d'impresa, consente non solo di valutare dinamicamente meritevolezza e funzionalità delle misure di protezione ma anche di intervenire tempestivamente sulla loro rimozione o rimodulazione qualora, esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative, o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Nel caso di specie, la criticità emersa riguardava l'azione di rilascio dell'immobile ove la società debitrice esercita la propria attività, con rischio di pregiudicare definitivamente la prosecuzione nell'attività aziendale e vanificare la possibilità di successo delle trattative.

Fonte: il Caso.it