COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA: CESSIONE D’AZIENDA, PRESUPPOSTI E VERIFICA DELLA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

TRIBUNALE ALESSANDRIA, 15 SETTEMBRE 2025. EST. DELLI PAOLI.

Con questo interessante provvedimento, il Tribunale di Alessandria, dopo aver ricordato che la cessione dell’azienda prevista dall’art. 22 CCII deve essere funzionale (i) rispetto alla continuità, quando non disgrega valori aziendali, e (ii) rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, quando non pregiudica i loro interessi.


La decisione, inoltre, precisa che la verifica della miglior soddisfazione richiede la dimostrazione che la cessione dell'azienda è alternativa preferibile alla liquidazione del patrimonio e che ciò richiede separate stime dei due scenari alternativi, con possibilità di omettere la stima del complesso aziendale solo se sia già disponibile un'offerta sufficientemente seria per essa.


Ricorda infine che nella redazione della stima del valore di liquidazione occorre tenere anche conto delle azioni revocatorie e risarcitorie. 

 

 

Fonte: Il Caso.it