Dalla disciplina normativa delineata dal Codice della Crisi, può desumersi che la conferma delle misure protettive, è subordinata all'accertamento di una razionale, credibile e non manifestamente irrealizzabile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e sugli accertamenti preliminari operati dall'esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obbiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori.
Tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria dell’impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficacie risanamento dell'impresa stessa.
Fonte: il Caso.it