COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO – RIGETTO RICORSO ED EMERSIONE DELL’INSOLVENZA

TRIBUNALE BOLOGNA, 19 APRILE 2022. EST. RIMONDINI

Il tribunale deve sempre revocare, non appena terminata la procedura di composizione negoziata della crisi, le misure già in ipotesi confermate, di protezione del patrimonio.

Qualora l’esperto riferisca al tribunale la insussistenza dei presupposti per dar corso a detta procedura, il ricorso anzi presentato, teso alla conferma delle misure inizialmente richieste, va senz’altro respinto.

Il giudice deve dunque provvedere sulle spese, visto il richiamo, operato dall’art. 7, co. 7, alla disciplina di cui agli artt. 669 – bis ss., cod. proc. civ..

Lo stesso, poi, rilevata anche solo ex actis l’insolvenza del ricorrente, procede alla relativa segnalazione, di cui all’art. 7 della Legge Fallimentare al pubblico ministero.

Fonte: il Caso.it