COMPOSIZIONE NEGOZIATA: IL DEPOSITO DI UN PIANO DEFINITIVO NON COSTITUISCE ONERE RICONDUCIBILE ALL’IMPRESA

TRIBUNALE BERGAMO, 8 MAGGIO 2023. EST. DE SIMONE.

La compiuta elaborazione e definizione di un piano definitivo, in seno alla composizione negoziata, non è attività rimessa unicamente al debitore e ai suoi professionisti, ma è un compito ascrivibile allo stesso esperto, nel concerto fra debitore e creditori, sulla base del progetto depositato dall’imprenditore.

Pertanto, il deposito di un piano definitivo non costituisce onere riconducibile all’impresa che accede a questo strumento, essendo il percorso negoziale finalizzato proprio ad individuare una strategia concreta di possibile risanamento, in esito alla negoziazione condotta sotto le cure dell'esperto.

Ciò che l’imprenditore è chiamato a depositare ab initio è quello che l’art. 17 comma. 3, lett. b) CCI, definisce come “progetto di piano”, espressione che sembra implicare l’illustrazione anche solo sommaria, purché definita e chiara, degli obiettivi ristrutturatori dell’impresa e delle iniziative a tal fine funzionali.

Fonte: il Caso.it