La conferma delle misure protettive nella composizione negoziata, comportando una temporanea compressione delle ragioni dei creditori, presuppone che il giudizio sulla loro funzionalità rispetto alle trattative e alle prospettive di risanamento possa fondarsi su dati contabili, patrimoniali e finanziari attendibili, completi e verificabili; ove le carenze della documentazione contabile impediscano di accertare con sufficiente affidabilità la reale situazione economico-patrimoniale e debitoria dell’impresa, difetta il necessario substrato conoscitivo per la conferma delle misure, indipendentemente dalla potenziale validità del progetto di risanamento.
Fonte: Il Caso.it