La composizione negoziata della crisi d’impresa deve essere finalizzata al risanamento e non può consistere in un mero progetto di ristrutturazione del debito a fini liquidatori, anche se tale progetto comporti una maggiore soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel giudizio di reclamo ex art. 19, comma 7, CCII, richiamando l’art. 669-terdecies c.p.c., è ammissibile la valutazione di elementi sopravvenuti rispetto alla fase di primo grado, anche a fondamento della conferma delle misure protettive.
Costituisce elemento rilevante per accertare l’esistenza di un progetto di risanamento, l’offerta irrevocabile di acquisto delle quote aziendali, con accollo dei debiti e immissione di finanza esterna, che consenta la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell’offerente.
La conferma delle misure protettive è ammissibile anche se il termine massimo di 120 giorni è già spirato alla data del provvedimento, in quanto il debitore può presentare istanza di rimessione in termini giustificata dalla pendenza del reclamo.
Fonte: il Caso.it